Accolli fiscali l’agenzia applica il divieto retroattivamente

L’agenzia Entrate sta effettuando notifiche massive di  atti  di Recupero per indebita compensazione a seguito di accollo, negando la possibilità di ricorrere all’istituto, che viene invece ammesso dalla normativa fino al 31/12/2019.

Il legislatore ha vietato la compensazione da accolli con il D.L. 124 del  26/10/2019 (Legge n. 157 del 19 dicembre 2019) a far data dal 01/01/2020. L’art. 3 della L.212/2000 (statuto del contribuente) e l’art. 3 delle preleggi, stabiliscono che la norma non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo.

L’agenzia delle entrate in una sua interpretazione sui generis ha negato la possibilità di ricorrere all’istituto dell’accollo in base a una propria risoluzione la n.140/E del 15/11/2017, che non solo non è un atto normativo, ma che per l’assurdità più totale si applica per gli accolli effettuati dal 15/11/2017, data in cui è stata emessa la risoluzione.

Creando una disparità di trattamento tra i contribuenti, che hanno applicato l’istituto dell’accollo nel periodo precedente e successivo alla risoluzione.

L’ufficio non può motivare un atto citando una circolare, con la quale l’ufficio si eleva a rango di legislatore e arbitrariamente stabilisce che fino 14/11/2017 gli accolli sono ammessi, ex art. 8 della L. 212/2000 e poi improvvisamente a seguito della loro risoluzione gli accolli non sono più consentiti.

Se l’ufficio vuole contestare l’accollo deve motivarlo, la circolare non può  sostituire la motivazione.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite del 9 ottobre 2007, n. 23031 ha ribadito che circolari e risoluzioni, anche se impartiscono direttive agli uffici gerarchicamente subordinati affinché si uniformino ad esse, possono essere disattese sia dai Giudici tributari che dal contribuente (Cass. 21154/2008.Cass. n.237/2009, Cass.10915/2015 , Cass. 21872/2016, Cass. n. 6185/2017, Cass. Ord. n.370/2019), perché costituiscono mere interpretazioni.

Allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni dei crediti d’imposta, l’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a trenta giorni l’esecuzione delle deleghe di pagamento F24 contenenti compensazioni che presentano profili di rischio (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 195385 del 28/08/2018) operazione che non ha fatto. Vista però l’impossibilità di controllare tutti, l’ufficio ha emesso atti di recupero massivi senza tener minimamente conto delle situazione delle singole posizioni.

Gli avvisi di recupero del credito di imposta hanno natura accertativa in quanto costituiscono manifestazione della volontà impositiva erariale ( Cass. 22322/2010 e Cass. 6582/2011 ) e, come tale, soggiacciono a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente, quali, ad esempio, quello della motivazione ed è atto impugnabile innanzi alla Commissione Tributaria. Discorso a parte si deve fare invece quando l’indebita compensazione sorge da un accollo creato con falsi crediti d’imposta, qui il discorso è più complicato e merita una difesa molto più articolata.

il D.L. 124 del  26/10/2019 (Decreto fiscale) all’art. 1 si è occupato di completare la disciplina dell’accollo del debito di cui all’art. 8, legge n. 212/2000 in cui (art. 1 comma 1) viene ammessa l’estinzione delle obbligazioni tributarie tramite compensazione e (art. 1 comma 2) si riconosce la possibilità di accollo del debito d’imposta altrui qualora non vi sia la liberazione del contribuente originario vietando la compensazione da accolli da soggetti diversi.

 

Giuseppe Marino

 

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