Bollette di energia elettrica, gas e acqua prescrizione dopo due anni (5 anni per i periodi precedenti)
La prescrizione delle bollette dell’energia elettrica è 2 anni dal 01/03/2018, per le bollette del gas dal 01/01/2019, per le bollette dell’acqua dal 01/01/2020, cinque anni per il periodo precedente.
Riferimenti normativi: art. 2948 cc, L.205/2017 (art. 1, comma 4)
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SS.UU 1362/2011
Con i nuovi gestori di energia elettrica e Gas e con le privatizzazioni dei servizi idrici, spesso ceduti a multinazionali è indispensabile sapersi difendere.
La Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (art. 1, commi da 4 a 10), ha introdotto il la prescrizione breve biennale per i contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico.
Il diritto al pagamento delle bollette si prescrive in due anni, ma con decorrenze diverse:
Dal 01/03/2018 per il settore elettrico, tutte le bollette emesse da questa data si prescrivono dopo 2 anni, per quelle emesse nel periodo precedente si prescrivono dopo cinque anni
Dal 01/01/ 2019 per il settore gas, tutte le bollette emesse da questa data si prescrivono dopo 2 anni, per quelle emesse nel periodo precedente si prescrivono dopo cinque anni
Dal 01/01/2020 per settore idrico, tutte le bollette emesse da questa data si prescrivono dopo 2 anni, per quelle emesse nel periodo precedente si prescrivono dopo cinque anni
Per tutte le bollette emesse prima delle date su menzionate vige il principio della prescrizione breve di 5 anni di cui all’art. 2948 del c.c., secondo cui si applica il termine quinquennale a «gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Corte di Cassazione a SS.UU., del 09/02/2011 n. 1362.
Per tutte le bollette emesse dalle date su menzionate invece si applica l’ art. 1, commi 4 della L.205/2017 (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 – Suppl. Ordinario n. 62)
Art. 1 comma4: 4. Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l’operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni.
Napoli,li 04/05/2023
Avv. Giuseppe Marino