Coniuge defunto quota ereditaria imu esente
Il coniuge superstite ha il diritto di abitazione, i figli non possono cacciarlo ed è l’unico a dover pagare l’imu, ovviamente esente se ha la residenza.
Quando entrambi i coniugi sono residenti e con dimora abituale nell’immobile di proprietà vige l’esenzione IMU per abitazione principale.
Quando uno dei coniugi muore, molto spesso la sua quota che viene ripartita tra coniuge superstite e figli, viene erroneamente assoggettata a tassazione IMU.
Le norme di riferimento sono l’art. 540 cc (riserva a favore del coniuge del diritto di abitazione), l’art. 537 cc (ripartizione tra coniuge superstite e figli), art.1022 cc (limiti al diritto di abitazione), Circolare Mef n.3/D del 18/05/2012 – articolo 9, comma 1, Dlgs 23/2011
La successione ereditaria è disciplinata dall’art. 537 del cc che stabilisce: Salvo quanto disposto dall’articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio. Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli.
Quindi facendo un esempio, Tizio muore e lascia la casa in comproprietà con la moglie della sua metà, il 50% va alla mogli e il 50% a suo figlio, per cui le quote della casa saranno 75% alla moglie superstite e 25% al figlio.
Se entrambi i soggetti sono residenti nulla questio.
I problemi nascono invece quando il figlio non è residente, per cui molti erroneamente pagano l’IMU sulla quota del figlio non residente (nell’esempio sul 25% dell’immobile).
Il coniuge superstite ai sensi e per gli effetti dell’art. 540 del c.c. ha diritto di abitazione, quindi nessun figlio può cacciare il proprio genitore e l’unico soggetto passivo d’imposta è lo stesso coniuge superstite, che facendo residenza è esente IMU.
Il diritto di abitazione è disciplinato dall’art. 1022 del codice civile, è un diritto reale immobiliare e come tale opera su un piano nettamente distinto dal rapporto obbligatorio di locazione; ha carattere strettamente personale e conferisce all’habitator unicamente la facoltà di abitare l’immobile con il proprio nucleo familiare, con esclusione, pertanto, di ogni forma di godimento indiretto nonché di ogni utilizzazione diversa della casa (quali destinazione ad attività professionale, commerciale, ecc.), e nei limiti dei bisogni personali del titolare e della sua famiglia.
Ai fini fiscali, sono tenuti al pagamento dell’imposta municipale propria (Imu) il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi (articolo 9, comma 1, Dlgs 23/2011).
Napoli,li 22/09/2021
Dott. Giuseppe Marino
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