La causa di forza maggiore per evitare le sanzioni tributarie a seguito di eventuali tardivi o omessi versamenti causati dalla la pandemia da COVID 19
Nel passato la Cassazione è stata sempre contraria a riconoscere la causa di forza maggiore per le sanzioni tributarie inflitte a coloro che si trovassero in crisi di liquidità.
In sostanza il riconoscimento della causa di forza maggiore non aggraverà l’omesso versamento della sanzione del 30%, cosa non da poco. Pensate che su un mancato versamento di 1000 euro pagate 300 di sanzioni e circa 100 di interessi e aggi.
L’art 6 del D.Lgs.n.472 del 1997 stabilisce la non sanzionabilità del contribuente per cause di forza maggiore ossia della presenza di una situazione oggettiva che impedisce al contribuente l’adempimento tributario (ad esempio una normativa non chiara, oppure un evento non imputabile al contribuente).
La giurisprudenza alla forza maggiore in tema di contratti ex art. 1467 cc ha stabilito che affinché si possa verificare si richiede la presenza di eventi che siano al contempo straordinari ed imprevedibili.
Il requisito della straordinarietà, secondo Cassazione, ha carattere obiettivo, nel senso che deve trattarsi di un evento anomalo, misurabile e quantificabile sulla base di elementi quali la sua intensità e dimensione.
La imprevedibilità ha natura soggettiva, in quanto riguarda la capacità conoscitiva e la diligenza del buon padre di famiglia, la valutazione di tale caratteristica deve avvenire, però, in modo totalmente obiettivo, prendendo a modello il comportamento di una persona media, che versi nelle stesse condizioni.
L’accadimento impedente non deve essere dipeso da azioni od omissioni dirette od indirette del debitore.
Il covid 19 certamente ha tutti i requisiti per essere considerato causa di forza maggiore.
Secondo la Cass n. 3049/2018 una causa di non punibilità come una causa esterna che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto, di talché essa va configurata, relativamente alla sua natura giuridica, come una esimente poiché il soggetto passivo è costretto a commettere la violazione a causa di un evento imprevisto, imprevedibile ed irresistibile, non imputabile ad esso contribuente, nonostante tutte le cautele adottate.
La giurisprudenza tributaria, sullo stesso piano di quella civilistica, identifica due distinti aspetti che, nel loro insieme, concorrono alla individuazione della causa di forza maggiore: un ambito oggettivo, circoscritto alle specifiche caratteristiche dell’evento (nella fattispecie il covid certamente era imprevedibile e straordinario) e un ambito soggettivo, che prende in considerazione le cautele adottate dal contribuente rivolte a prevenire, o comunque, arginare gli effetti economici negativi, provocati dall’evento stesso (ossia il contribuente ha adottato tutte le possibili cautele per evitare di non pagare le imposte con il grado di diligenza richiesto dall’art.1176 c.c. (la diligenza del buon padre di famiglia)?
Ciò sta a significare che il contribuente deve dare la prova di aver posto in essere tutte le cautele possibili per poter evitare la mancanza del pagamento. le possibili cautele adottate dal contribuente e l’oggettiva irresistibilità dell’evento sono due aspetti strettamente correlati fra loro in chiave conseguenziale e che, nel loro insieme, qualificano tanto l’ambito soggettivo della condotta antigiuridica del contribuente, impossibilitato all’adempimento tributario, quanto quello oggettivo, qualificando l’evento come un impedimento grave ed insormontabile.
L’irresistibilità, in sostanza, opera come la vera e propria scusante della condotta antigiuridica, spiegando la logica del nesso causale dall’evento all’inadempimento, rappresentando il perché il contribuente si è trovato costretto a non versare, pur non volendolo fare, a commettere la violazione.
Si tratta dunque, di quella caratteristica del fatto correlata ai comportamenti del contribuente rivolti a evitare gli effetti negativi dell’evento, rappresentandolo nella sua gravità e qualificandolo in termini d’impedimento oggettivo di entità tale da non poter essere evitato nonostante il buon senso.
La Cassazione ha più volte ribadito come la ricorrenza di un fatto oggettivamente imprevisto, come la crisi di illiquidità aziendale, di per sé stesso non configura la situazione di forza maggiore, speriamo che con il covid cambi opinione.
Una cosa è certa il contribuente dovrà dare la prova di aver posto in essere tutte le cautele per evitarlo ovvero di aver dato priorità ai dipendenti, tema molto caro ai giudici, documentando possibilmente con una perizia tecnica di un commercialista che analizzi gli indici aziendali e documenti il peggioramento dell’attività (richiesta finanziamenti negati, priorità al pagamento dei dipendenti, calo del fatturato) anche se i fatto notori, potrebbero anche non essere provati come ad esempio le terribili conseguenze per i ristoratori, gli albergatori, il mondo dello spettacolo.
Dott. Giuseppe Marino
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