Estratti di ruolo impugnabilità, prescrizione e interesse ad agire

Img 5334

Impugnabilità degli estratti di ruolo l’eccezione di prescrizione, tra accertamento negativo del credito e azione recuperatoria e prova dell’interesse ad agire

La Prescrizione per i contributi previdenziali  è rilevabile d’ufficio, in materia tributaria deve essere eccepita dal ricorrente a pena di inammissibilità, può essere validamente eccepita sull’atto successivo, non può essere eccepito sull’estratto di ruolo se non nel rito ordinario.

La Cassazione a Sezioni Unite sentenza n. 19704/2015,  ha affermato il principio della autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo in quanto posto a fondamento di cartelle non notificate, in considerazione del fatto che “il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale  a causa dell’invalidità della relativa notifica, quando ne  sia venuto a conoscenzaattraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione. L’articolo 19, comma 3, D. Lgs. 546/1992, alla luce di una  lettura costituzionalmente orientata esclude la sola impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo e ammette  la possibilità di far valere tale invalidità anche prima (Cassazione a Sezioni Unite sentenza n. 19704/2015).

A parte il fatto che l’art. 19 pervede tra gli atti impugnabili il ruolo, che materialmente è rappresentato dall’estrattod i ruolo.

L’articolo 10, lett. b), D.P.R. 602/1973 definisce il ruolo come l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.

L’articolo 19, comma 1, lett. d), D.Lgs. 546/1992, elenca espressamente, tra gli “atti impugnabili”, il ruolo e la cartella di pagamento; invece l’articolo 21, comma 1, del citato decreto dispone espressamente che la notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

Il documento  “estratto di ruolo” anche se non è specificamente previsto dall’art. 19 è l’atto con il quale il ricorrente viene a conoscenza del ruolo, che è considerato  atto impugnabile e la cui esistenza può essere attestata solo dall’estratto di ruolo stesso.

Esso, che viene formato soltanto su richiesta del debitore, costituisce semplicemente un “elaborato informatico dell’esattore sostanzialmente contenente gli elementi della cartella”, quindi anche gli elementi del ruolo afferente quella cartella.

Precisato ciò, la Corte di Cassazione, Sezione Quinta, con l’ordinanza n. 14213 del 24.05.2019, ha ribadito il principio della autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo in quanto posto a fondamento di cartelle non notificate

Per i contributi previdenziali la prescrizione è rilevabile d’ufficio, in materia tributaria deve essere eccepita dal ricorrente a pena di inammissibilità, può essere validamente eccepita sull’atto successivo, non può essere eccepito sull’estratto di ruolo se non nel rito ordinario.

Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile e quella tributaria, il regime della prescrizione ha efficacia estintiva, essa opera di diritto, ed è rilevabile d’ufficio, Cassazione, a Sezioni Unite sent. n. 10955/2002.

In materia civile e tributaria si applica l’art. 2938 del cc, che stabilisce che Il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta [112 c.p.c.] e pertanto va proposta a pena di inammissibilità.

Secondo la Suprema Corte qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d’ interesse ad agire l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l’ estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella fattispecie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l’eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva (Cass n. 23787/2021, Cass. 6723/2019).

In materia civile il contribuente dispone dell’azione di accertamento negativo ammissibile subordinatamente al principio dell’interesse comprovato che và provato (Cass. SS.UU n. 7822/ 2020), quando l’oggetto di impugnazione è l’estratto di ruolo.

In materia tributaria invece è ammissibile l’azione recuperatoria, che anche in questo caso sull’estratto di ruolo è necessario provare l’interesse ad agire.

Ma come si fa a provare l’interesse ad agire?

A decorrere dal 01/01/2011 la compensazione dei crediti di cui al all’art. 17 c.1 del D.Lgs 241/97, relativi a imposte erariali, è vietato fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500,00 euro,  questo rappresenta uno dei motivi giustificativi nell’interesse ad agire.

Un’altra modalità è chiedere lo sgravio via pec concedendo un termine allo spirare del quale, sorge l’interesse ad agire richiesto.

Napoli,li 08/09/2021

Dott. Giuseppe Marino

 

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *