Finanziamento soci alla società come evitare problemi fiscali

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Il finanziamento soci alla società per crisi di liquidità

Come evitare errori e entrare nel mirino del fisco

Vari sono i sistemi per finanziare la propria società in crisi di liquidità, ma fate molta attenzione, perché gli occhi del fisco sono concentrati su questo tipo di operazione.

La prima cosa da tener presente è che il socio che finanzia abbia la possibilità di giustificare la fonte dei soldi che mette in società, che ci sia una delibera assembleare e che soprattutto il finanziamento sia compatibile con la situazione contabile della società finanziata.

In caso di finanziamento soci a beneficio di una società a responsabilità limitata, ai fini della legittimità dello stesso e dell’opponibilità al Fisco, è indispensabile  la regolarità formale delle delibere assembleari e che il finanziamento sia richiesto dalll’andamento finanziario del periodo. In mancanza di tali requisiti, l’erogazione finanziaria si deve ritenere una re-immissione in azienda di utili occulti (Cass. Tributaria sez. V,  n. 6104/2019, Cass. Tributaria sez. V , n.24746/2020).

Fatte le premesse di cui sopra i sistemi sono i seguenti:

  1. Aumento di capitale: Si dovranno pagare il notaio e le tasse, ma i soci si assicurano la propria quota
  2. Finanziamento soci: i soci prestano soldi alla società stabilendone le condizioni, tenete presente l’art. 2467 del cc, che impone la postergazione dei debiti sociali verso soci a favore dei crediti verso gli altri creditori.
  3. Versamento a fondo perduto: Costituiscono una liberalità a favore della società, conviene se versano tutti i soci in proporzione alle proprie quote, se uno rinuncia usufruirà del maggior capitale netto senza aver pagato nulla.
  4. Versamento in c/futuro aumento di capitale: In questo caso il versamento sarà imputato in aumento alla quota al socio che ha effettuato il versamento e chi non ha provveduto non usufruirà dell’aumento e si vedrà ridotta la propria quota di partecipazione.

La tesi della suprema di  Corte di Cassazione, è condivisibile soltanto per la circostanza che l’operazione debba essere  contabilizzata nel bilancio di esercizio che costituisce il documento contabile fondamentale non si ritiene che sia rilevante la modalità di conferimento prescelta all’interno dell’ente

La norma interpretativa è l’articolo 2467 cod. civ. che  detta una regola, secondo la quale sono finanziamenti le erogazioni effettuate dal socio in un momento di squilibrio della società, e una regola di giudizio, secondo cui i soci finanziatori sono postergati ai terzi creditori nella restituzione delle somme erogate, senza tuttavia imporre alcuna forma legale da seguire ossia non c’è alcun obbligo della delibera assembleare.

A mio parere la mancanza del verbale assembleare di finanziamento non può essere ritenuta invalidante visto che tale irregolarità è sanata dall’avvenuta approvazione da parte dei soci del bilancio dal quale risulti l’ammontare versato, in ogni caso come si suol dire prevenire è meglio che curare e quindi meglio fare la delibera.

Napoli,li 18/10/2021

Dott. Giuseppe Marino

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