Furto, furto aggravato, rapina e rapina impropria

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Furto (furto aggravato “con destrezza”), Rapina e rapina impropria

Differenza tra furto, furto aggravato, rapina e rapina impropria

Il furto (art.624 c.p.) consiste nell’impossessamento di cosa mobile altrui (inclusa l’energia elettrica) a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri, se il furto viene commesso con destrezza (es. scippo, che è una sorta di furto con destrezza) il furto è aggravato dalla destrezza ex art. 625 c.p.

La Rapina (art.628 c.p. c.1) prevede la sussistenza della condotta tipica del reato di furto accompagnata dalle condotte previste per i reati di minaccia e violenza (in tal caso lesioni, percosse e violenza privata) finalizzate all’impossessamento della cosa altrui, cosi differenziandosi nettamente dal reato di furto. La minaccia o la violenza deve sussistere prima dell’impossessamento, se invece si verifica dopo, abbiamo il reato di Rapina impropria.

Sulla Rapina impropria (art.628 c.p. c.2), si è acceso un dibattito in ordine all’interpretazione della locuzione «immediatamente dopo la sottrazione», la giurisprudenza di legittimità ha statuito che non va intesa in senso rigorosamente letterale, come necessità che fra la sottrazione e l’uso della violenza non intercorra alcun lasso di tempo, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale idoneo a realizzare, secondo i principi di ordine logico, i requisiti della quasi flagranza e tale da non interrompere il nesso di contestualità dell’azione complessiva.

Questi tre esempi dovrebbero chiarire le differenze:

Ad esempio se Tizio sottrae il portafoglio poggiato sul tavolo del ristorante a Caio, il reato è furto (art.624 c.p.).

Se Tizio sottrae con uno scippo la borsa a Sempronio senza causare danni fisici, ma semplicemente con la destrezza, abbiamo il furto aggravato (art.624-625 c.p.) (impropriamente furto con destrezza).

Se Tizio sottrae con uno scippo la borsa a Sempronio, il quale fa resistenza e viene scaraventato a terra con violenza, si concretizza il reato di rapina impropria (art.628 c.p. c.2) al fine di assicurare a sé o al altri il possesso della cosa, o per procurare a sé o ad altri l’impunità.

Se Tizio con violenza o minaccia intima di consegnare la borsa a Caio, che provvede, questo è reato di rapina (art.628 c.1).

Riferimenti normativi:

Il Furto è disciplinato dall’art. 624 del c.p. Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri(3), è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516 . Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625.

La condotta necessaria per configurare l’azione violenta prevista dall’articolo 628 comma 2 (Reato di rapina Impropria) codice penale non si configura se  l’imputato si è semplicemente “divincolato” dalle mani delle persone offese intervenute per fermarlo.

L’art. 625 Codice Penale disciplina le aggravanti per il furto : La pena per il fatto previsto dall’art. 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500:

    [1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione];

    2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

    3) se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso;

    4) se il fatto è commesso con destrezza [ovvero strappando la cosa di mano, o di dosso alla persona];

    5) se il fatto è commesso da tre o più persone [112 n. 1], ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale [357] o d’incaricato di un pubblico servizio [358];

    6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande [c. nav. 1148];

    7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza [635 n. 3];

    7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;

    8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria;

    8-bis) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;

    8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.

Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549.

L’art. 628 del  Codice Penale disciplina la Rapina

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona [581] o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità.

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:

    1) se la violenza o minaccia è commessa con armi [585], o da persona travisata, o da più persone riunite [112 n. 1];

    2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d’incapacità di volere o di agire [605, 613];

    3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416 bis;

    3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

    3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;

    3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;

    3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni, e della multa da euro 2.500 euro a euro 4.000.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.

Napoli,li 07/11/2021

Dott. Giuseppe Marino

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