
Ai fini dell’esenzione IMU Coniugi hanno diritto ad avere residenza diversa anche in Comuni differenti, non c’è alcun obbligo di avere la stessa dimora, la Suprema Corte di Cassazione Cass. Civ., Sez. Trib., 14 aprile 2025, ordinanza n. 9799/2025 ha ritenuto sufficiente che nell’immobile risieda il possessore, pur se il coniuge risiede stabilmente altrove ed anche in un Comune diverso.
Nonostante la sentenza della Corte Costituzionale n.209/2022 con la quale è stata dichiarata incostituzionale dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall’art. 1, comma 707, lett. b, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con la quale si subordinava l’esenzione dell’Imu per la prima casa a condizione che dimorasse l’intero nucleo familiare in quanto discriminava le coppie arcobaleno, i Comuni hanno continuato ad emettere accertamenti nei confronti dei coniugi, con differenti residenze, ritenendo non fattibile la coesistenza di due residenze. In primo luogo l’onere della prova della differente residenza è a carico del Comune, in secondo luogo non è affatto ammissibile, che i Comuni emettano gli accertamenti e poi senza motivare alcunché , integrino la motivazione dell’accertamento in udienza, la motivazione dell’accertamento deve sussistere ab origine, non è possibile integrarla in corso di causa, ma ora finalmente la Cassazione ha chiarito, che i coniugi possono tranquillamente avere diverse residenze, come rimarcato dalla Consulta, costituisce un diritto dei due coniugi, in virtù degli accordi sull’indirizzo della vita familiare liberamente assunti ai sensi dell’art 144 c.c.; non può, infatti, essere evocato l’obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall’art. 143 c.c.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione in pieno rispetto della sentenza della Consulta 209/2022 con la sentenza del 14 aprile 2025, n. 9799 ha stabilito che :
“Non è legittimo negare l’agevolazione per l’IMU al coniuge contribuente, possessore di un immobile nel comune di Leporano (immobile presso il quale egli aveva la residenza anagrafica e la dimora abituale), nonostante l’abitazione principale di quest’ultimo fosse diversa da quella del coniuge, sita nel comune di Taranto. Prendendo atto di tale intervento manipolativo, in virtù della norma così come rimodulata, applicabile ai giudizi pendenti, questa Corte (Cass., Sez. 6°-5, 23 dicembre 2022, n. 37636; Cass., Sez. 6°-5, 3 novembre 2022, n. 32339; Cass., Sez. 6°-5, 16 gennaio 2023, n. 990; Cass., Sez. 5°, 19 gennaio 2023, n. 1623; Cass., Sez. 6°- 5, 20 gennaio 2023, n. 1828; Cass., Sez. 6°-5, 24 gennaio 2023, n. 2045; Cass., Sez. 6°-5, 25 gennaio 2023, nn. 2256 e 2301) ha ritenuto sufficiente che nell’immobile risieda il possessore, pur se il coniuge risiede stabilmente altrove (nel periodo di riferimento). Non si tratta qui infatti di una c.d. seconda casa – poiché in quest’ultima ipotesi non spetterebbe all’esenzione – ma di residenze diverse il che, come rimarcato dalla Consulta, costituisce un diritto dei due coniugi, in virtù degli accordi sull’indirizzo della vita familiare liberamente assunti ai sensi dell’art 144 c.c.; non può, infatti, essere evocato l’obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall’art. 143 c.c. , dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro, indiscussa l’affectio coniugalis, di stabilire residenze disgiunte (Cass. Sez. 5, 19.1.2023, n. 1623) e a tale possibilità non si oppongono le norme sulla “residenza familiare” dei coniugi (art. 144 cod. civ.) o “comune” degli uniti civilmente (art. 1, comma 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76). Peraltro, osserva ancora la Corte costituzionale, la logica dell’esenzione dall’IMU è quella di riferire il beneficio fiscale all’abitazione in cui il possessore dell’immobile ha stabilito la residenza e la dimora abituale, e dovrebbe risultare irrilevante, al realizzarsi di quella duplice condizione, il suo essere coniugato, separato o divorziato, componente di una unione civile, convivente o singolo. Non si tratta quindi di estendere l’esenzione, quanto piuttosto a rimuovere degli elementi di contrasto con i suddetti principi costituzionali quando tali status in sostanza vengono, attraverso il riferimento al nucleo familiare, invece assunti per negare il diritto al beneficio”.
Napoli,li 21/04/2025
Avv. Giuseppe Marino