Il canone unico patrimoniale
Il nostro legislatore è sempre pronto a creare nuove tasse
I base alle norme in materia di liberalizzazione del mercato dell’energia (D.L. 18 giugno 2007, n. 73 convertito dalla L. 3 agosto 2007, n. 125) che hanno separato l’attività di distribuzione dell’energia elettrica da quella della vendita della stessa, molte aziende private vendono energia elettrica che transita nel sistema di Enel distribuzione.
La stessa questione si pone anche per le altre attività, ad esempio la telefonia la cui rete è per la maggior parte di Telecom.
L’energia elettrica che si vende ai consumatori finali passa attraverso la rete di distribuzione dell’Enel (E-distribuzione spa)
Il legislatore con la Legge 160/2019 art. 1, comma 816 ha sostituito la TOSAP e il COSAP con il Canone Unico Patrimoniale, il cui pagamento scatta per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione dell’occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria”.
Il presupposto impositivo viene individuato nella sottrazione di spazi e aree pubbliche all’utilizzazione diretta della collettività per il vantaggio di singoli soggetti.
La norma individua in prima battuta quali soggetti tenuti al pagamento dell’imposta solo i titolari di concessioni o autorizzazioni all’occupazione del suolo pubblico.
La titolarità delle concessioni, è in capo all’Enel ossia il titolare della rete di distribuzione che materialmente occupa il suolo pubblico. I soggetti utilizzatori rispondono del pagamento del canone solo nel caso in cui questo non venga assolto dal titolare della concessione.
L’assurdità delle richieste risiede nel fatto che su una rete dove si appoggiano decine e decine di imprese pagheranno tutti quando la titolarità è soltanto dell’Enel.
Un’altra questione è la competenza giurisdizionale in caso di contestazione.
C’è chi ritiene sia il tar, chi invece sia la Commissione Tributaria.
Napoli,li 17/06/2021
Dott. Giuseppe Marino
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