Il Giudice ha l’obbligo e non la facoltà di regolarizzare la nomina del difensore
L’attuale formulazione dell’art. 182 comma secondo cod. proc. civ. prevede che il giudice, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, debba assegnare alle parti un termine perentorio per sanare il difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione.
Secondo l’interpretazione della Suprema Corte (Cass. 16252/2020 – Cass. n. 29802/2019, Cass. n. 10885/2018 – Cass. Sez. Un. n. 28337/2011), dall’interpretazione letterale della norma si evince la previsione della sanatoria dei vizi della procura, attraverso l’assegnazione di un termine da parte del giudice, anche quando la procura sia del tutto mancante.
In caso contrario non si spiegherebbe il richiamo testuale all’assegnazione del termine per il rilascio della procura o per la rinnovazione della stessa”.
Si ritiene, al riguardo, che il giudice sia investito del potere di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio, rilevando, sin dalla fase iniziale, i vizi degli atti processuali relativi allo ius postulandi e di consentire, così, alla parte di poterli emendare senza instaurare un nuovo giudizio.
La visione del processo che ne discende è meno formalistica (in termini, Cass. n. 10885/2018) e consente che, attraverso la segnalazione del giudice, la parte possa sanare qualunque vizio della procura; la disposizione, evitando una pronuncia in rito, risponde ad esigenze di economia processuale connesse al proliferare di giudizi a seguito della dichiarazione di nullità della procura. Per tale ragione, il testo novellato dell’art. 182 comma 2° c.p.c. ha previsto l’obbligo per il giudice di assegnazione di un termine per la regolarizzazione (“il giudice assegna alle parti un termine”) in luogo della facoltà, nel testo anteriore alla modifica di cui all’art. 46 comma 2 della L. 18.6.2009 n.69 (” il giudice può assegnare un termine”).
Ma va, soprattutto, evidenziato che, mentre il testo previgente prevedeva la possibilità di regolarizzazione della procura solo nei casi di difetto di rappresentanza, assistenza ed autorizzazione, l’attuale formulazione estende la sanatoria ai casi di assenza della procura ovvero ai casi di rinnovazione, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, che si verificano fin dal momento della prima notificazione, se il termine per la sanatoria viene rispettato.
La modifica normativa è in linea con la giurisprudenza della Cassazione, che, nell’interpretare l’art.182 nel testo anteriore alla modifica di cui all’art. 46 comma 2, della L. 18/06/2009 n.69, è unanime nel ritenere che, in tutti i casi in cui vi sia un vizio, della procura, e, persino in casi di omesso deposito della procura speciale alle liti, che sia stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte, il giudice è tenuto ad invitare la parte a produrre l’atto mancante, e tale invito può e deve essere fatto, in qualsiasi momento, anche dal giudice dell’appello; conseguentemente, solo in esito ad esso il giudice deve adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio, reputandola invalida soltanto nel caso in cui l’invito sia rimasto infruttuoso (Cass. Sez. Un. n. 28337 del 22/12/2011, Cass. n. 11359 del 22/05/2014 e n. 19169/2014.; Cass. Sez. III, n. 3181 del 18/02/2016).
D’altro canto, la Cass. Sez. Un. n. 28337 del 22/12/2011, proprio in relazione alla portata del secondo comma dell’art. 182 cod. prc. civ., hanno affermato il principio in forza del quale il secondo comma – anche nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009, – deve essere interpretato nel senso che il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, è tenuto a promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio ed indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando a tal uopo un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (Cass. S.U. n. 9217/10 e, nel medesimo senso, Cass. S.U. 28337/2011, in materia di nullità della procura ad litem, Cass. 22559/2015, Cass. sez. II 14/02/2017, n. 3894 ).
Il tenore letterale dell’art.182 c.p.c. e con l’interpretazione univoca della Corte di Cassazione (Cass. 10885/2018) che, prevedendo l’obbligo, e non la facoltà per il giudice, di assegnare alla parte un termine per il rilascio e la rinnovazione della procura, ritiene possibile la sanatoria anche in casi ben più gravi in cui la procura manchi del tutto.
Dott. Giuseppe Marino
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