La deducibilità delle perdite su crediti
Riferimenti normativi: Art. 101 Dpr 917/86, Art. 26 Dpr 633/72, Art. 56 Dpr 917/86 (che estende l’applicazione anche ai soggetti Irpef)
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Sez. V sentenza 743/2021 depositata il 19/01/2021
Le perdite su crediti per essere deducibili, in primo luogo devono essere basate su elementi certi e precisi.
Grazie al coordinamento tra l’art. 101 del Tuir e l’art.26 dell’Iva, si deduce la perdita e dal 26/05/2021 si ha diritto anche all’emissione di una nota di credito con relativo recupero dell’Iva.
In ogni caso, c’è una presunzione legale e le perdite possono essere dedotte a prescindere dalla effettiva certezza e dalla precisione nei seguenti casi:
- Se il credito si riferisce a un operatore economico soggetto a fallimento, piano attestato o ristrutturazione del debito.
- Crediti di modesta entità, 5.000,00 euro vantati nei confronti di imprese di grandi dimensioni (fatt. superiore a 100 milioni di euro), 2.500,00 euro per tutte le altre imprese.
- Avvenuta prescrizione del diritto al credito
- Avvenuta cancellazione del credito come previsto dall’OIC n.15
Per il concetti di crediti basati su elementi certi e precisi, c’è un interessante sentenza della Cassazione la n. 743/2021 depositata il 19/01/2021, che ha chiarito che Il riferimento contenuto nell’art. 101, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 esclusivamente ad «elementi certi e precisi» della perdita su un credito impone di escludere la necessità dell’accertamento dell’insolvenza del debitore ai fini della deduzione de qua. La Corte ha, infatti, ripetutamente affermato, già con la sentenza n. 3862 del 16 marzo 2001, che, al fine di ritenere deducibili le perdite su crediti quali componenti negative del reddito d’impresa, non è necessario che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell’insolvenza del debitore, essendo sufficiente, come voluto dal legislatore, che le perdite contestate risultino documentate in modo certo e preciso. Si è altresì precisato che è parimenti irrilevante, ai fini della norma in esame, verificare i motivi della perdita, atteso che per il legislatore è necessario, ma anche sufficiente, che la perdita sia certa e precisa, ossia effettiva e determinata (Cass., sez. 5, 19/11/2007, n. 23863). La Corte, con la sentenza da ultimo citata (seguita anche da Cass., sez. 6-5, 2/05/2013, n. 10256), ha pure chiarito che la scelta imprenditoriale di transigere con un proprio cliente non rende indeducibile la perdita conseguente perché il legislatore ha riguardo solo alla oggettività della perdita e non pone nessuna limitazione o differenziazione a seconda della causa di produzione della stessa e che, come già osservato dalla Corte con la sentenza n. 10802 del 24 luglio 2002, l’imprenditore, in base a «considerazioni di strategia generale», può legittimamente compiere «operazioni di per se stesse antieconomiche in vista ed in funzione di benefici economici su altri fronti». 3.2. Qualora, tuttavia, si tratti di perdita derivante da rinuncia al credito occorre che l’atto unilaterale di rinuncia sia giustificato da una effettiva irrecuperabilità del credito, poiché, diversamente, rientrerebbe negli atti di liberalità, indeducibili ai fini fiscali (Cass., sez. 5, 20/04/2016, n. 7860).
Infatti, soltanto nel caso di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali si verifica un automatismo nella deducibilità delle perdite su crediti, e ciò per le garanzie che le procedure concorsuali riescono a dare sul piano della certezza della insolvibilità e sul piano della precisione della entità delle perdite; al di fuori di tali ipotesi, se il creditore rimane inerte nella titolarità del suo credito, non possono ritenersi esistenti elementi certi per configurare una perdita fiscalmente rilevante, tenuto conto che il fatto costitutivo del diritto alla deducibilità della perdita riguarda sia l’an, ossia il verificarsi della perdita dovuta all’inesigibilità del credito, sia il quantum, ossia l’entità della perdita. Ciò comporta che non si possa parlare di perdita su un credito ai fini fiscali nelle ipotesi in cui il creditore nulla abbia fatto per esercitare il suo diritto di credito, avendo tenuto un comportamento remissivo e liberale (Cass., sez. 5, 20/11/2001, n. 14568)
Infine tra i presupposti di deducibilità della perdita su crediti, l’ OIC n.15 stabilisce che:
La società cancella il credito dal bilancio quando:
- a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono (parzialmente o totalmente); oppure
- b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito1.
diritti contrattuali si estinguono per pagamento, prescrizione, transazione, rinuncia al credito, rettifiche di fatturazione e ogni altro evento che fa venire meno il diritto ad esigere determinati ammontari di disponibilità liquide, o beni/servizi di valore equivalente, da clienti o da altri soggetti.
- Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si tiene conto di tutte le clausole contrattuali, quali – a titolo meramente esemplificativo – gli obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi o l’esistenza di commissioni, di franchigie e di penali dovute per il mancato pagamento.
- Quando il credito è cancellato dal bilancio a seguito di un’operazione di cessione che comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi, la differenza tra corrispettivo e valore contabile del credito al momento della cessione è rilevata come perdita su crediti da iscriversi alla voce B14 del conto economico, salvo che il contratto non consenta di individuare componenti economiche di
diversa natura, anche finanziaria.
- Quando la cessione del credito non comporta la sua cancellazione dal bilancio perché la società non ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi, il credito che rimane iscritto in bilancio è assoggettato alle regole generali di valutazione previste da questo principio.
Nel caso di anticipazione di una parte del corrispettivo pattuito da parte del cessionario, in contropartita dell’anticipazione ricevuta si iscrive un debito di natura finanziaria.
- Nelle cessioni che non comportano la cancellazione del credito dal bilancio, i costi dell’operazione sono, di norma, riflessi in interessi e commissioni da corrispondere al cessionario che trovano separata rilevazione nel conto economico in base alla loro natura.
- Qualora a seguito della cessione siano stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito ma rimangano in capo al cedente taluni rischi minimali, potrebbe essere necessario, se ricorrono le condizioni previste dall’OIC 31 “Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto”, effettuare un apposito accantonamento.
Napoli,li 01/11/2021
Dott. Giuseppe Marino
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