La notifica a una sola controparte non comporta inammissibilità dell’appello Cass. ord. n.17061/2020 del 13 agosto 2020

09112021
La notifica a una sola controparte non comporta inammissibilità dell’appello Cass. ord. n.17061/2020 del 13 agosto 2020
Notificare l’appello soltanto a una controparte, non implica l’inammissibilità dell’appello, essendo obbligata la Commissione Tributaria ad ordinare l’integrazione del contraddittorio, Il concessionario della riscossione aveva notificato l’appello soltanto al  contribuente e non anche all’agenzia delle entrate, anch’essa parte del processo. La Commissione Tributaria Regionale di Napoli  aveva comminato la sanzione di inammissibilità per violazione dell’art. 53 del dlgs n. 546/92, che al secondo comma dispone che: il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all’art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti del processo. La Cassazione sezione quinta della con ordinanza n.17061/2020 del 13 agosto 2020  ha annullato, con rinvio, la sentenza emessa dalla Ctr della Campania La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che  comunque, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., nessuna nullità può essere comminata se non espressamente prevista  (Cassazione, sentenza 14423/2010). La Cassazione ha statuito che l’assenza di prova della notifica nei confronti di un litisconsorte necessario qual è l’ente impositore, quanto meno sotto il profilo processuale, è idonea a determinare la nullità della notificazione e, quindi, la mancata impugnazione della sentenza della CTP nei suoi confronti, ma non già l’inammissibilità dell’appello tempestivamente introdotto con la regolare notificazione nei confronti dell’altro litisconsorte; La mancata impugnazione nei confronti di un litisconsorte necessario, infatti, non implica l’inammissibilità del gravame: Per giurisprudenza assolutamente pacifica, la tempestiva impugnazione nei confronti dell’altro o degli altri litisconsorti conserva l’effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e impone al giudice di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso (Cass. n. 8065 del 21/03/2019; Cass. n. 27927 del 31/10/2018; Cass. n. 19910 del 27/07/2018; Cass. n. 3 Cons. est. G.M. Nonno 18364 del 31/07/2013; Cass. n. 11552 del 14/05/2013; Cass. n. 3071 del 08/02/2011); Quindi qualora si dovesse fare appello soltanto verso l’agente della riscossione e non anche nei confronti della DP, eventulmente intervenuta in primo grado, questo non produce alcuna inammissibilità.
Cass. ord. n.17061/2020 del 13 agosto 2020
Giuseppe Marino
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