La rinuncia all’eredità
La data dell’apertura della successione corrisponde al momento della morte (art.456 cc), da questa data decorrono i termini per gli adempimenti.
Con la successione si ereditano attività e passività, pertanto in mancanza di attivo a maggior ragione è quanto meno indispensabile fare la rinuncia all’eredità.
Ricorso una cliente che venne da me perché aveva avuto il pignoramento del 1/5 dello stipendio, per debiti fiscali del padre, quando gli chiesi per quale motivo non avesse fatto la rinuncia all’eredità, mi rispose: non avevo nulla da ereditare (perché si riferiva soltanto a beni e soldi), gli replicai, invece aveva da ereditare, i debiti di suo padre.
La rinuncia all’eredità va fatta con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale dove è stata aperta la successione (dove è morto il de cujus) art. 519 cc, la dichiarazione va resa nelle forme previste ab substantiam (1359 cc).
La rinuncia dell’eredità ha effetto retroattivo ex art. 521 cc, ma fate molta attenzione a non compiere atti di accettazione implicita ex art.476 cc (es. incassare soldi dal c/c ad esempio).
Il coniuge superstite del defunto anche se rinuncia all’eredità, avrà diritto alla a rendite derivanti da polizze vita dallo stesso stipulate quando era in vita, mantiene il diritto di abitazione o uso della casa familiare, nonostante l’eventuale rinuncia all’eredità (art. 540 cc )
Lo stesso principio vale per la pensione di reversibilità: chi rinuncia all’eredità non ne perde il diritto. La pensione di reversibilità, infatti, è una prestazione economica, avente natura assistenziale erogata dall’INPS ed esclusa dalla successione, con la sentenza n. 268/1987 la Corte Costituzionale ha chiarito che la pensione ai superstiti non ha natura successoria, ma assistenziale, e pertanto spetta anche in caso di rinunzia all’eredità.
Considerato che il termine per accettare l’eredità è di dieci anni (art.480 cc ) si ritiene che lo stesso termine vale per la rinuncia
Ai fini fiscali però è consigliabile procedere immediatamente alla rinuncia all’eredità, vi potrebbero contestare che la rinuncia è stata operata al solo scopo di ottenere un indebito vantaggio fiscale, configurando un abuso del diritto (Risoluzione n. 234/E/2009). L’ufficio si basa sulle sentenze della Cassazione n. 30055, n. 30056 n. 30057, del 23 dicembre 2008 e n. 15029 del 26 giugno 2009, rese a Sezioni Unite, che hanno riconosciuto l’esistenza di un principio generale antielusivo.
A mio parere la condizione imprescindibile affinché possa sostenersi l’obbligazione del chiamato a rispondere dei debiti del parente defunto, è che quest’ultimo abbia accettato l’eredità. (Cassazione Ordinanza n. 13639 del 30 maggio 2018)
Le sanzioni in ogni caso non sono trasmissibili agli eredi, in quanto personali (articolo 8 del D.Lgs. 472/1997).
E’ buona norma quindi rinunciare all’eredità quando non ci sono beni o soldi da ereditare e procedere senza indugio a presentare la dichiarazione di rinuncia a un Notaio o in cancelleria del tribunale, assicurandosi dell’avvenuta trascrizione (l’art. 2672 c.c. dispone l’obbligatorietà della trascrizione per tutti gli atti soggetti a pubblicità)
Napoli 06/06/2019
Dott. Giuseppe Marino
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