L’adesione alla definizione agevolata non costituisce accettazione del debito

La rottamazione  non costituisce accettazione del debito o rinuncia all’impugnazione.

In Commissione Tributaria si è diffusa la convinzione che l’adesione alla rottamazione, che spesso si limita alla sola presentazione senza alcun pagamento, costituisca accettazione del debito.

Tale assunto non ha riscontro normativo, in particolare con l’art. 3 del DL 119/2018 che regola la materia.

L’art. 3 del DL 119/2018 è chiarissimo nel prevedere che il giudizio pendente sui carichi rottamati si estingue non con la domanda di rottamazione, ma con l’intero pagamento di tutte le somme. Quindi dalla lettura della norma appare chiaro che è giuridicamente impossibile sostenere che la domanda di rottamazione implica un riconoscimento del debito, in quanto, dal punto di vista processuale, al riconoscimento dovrebbe seguire il rigetto del ricorso, o l’estinzione per rinuncia, estinzione che, consegue però all’intero pagamento delle somme e non al semplice impegno di rinunciare ai giudizi pendenti.

Per non dimenticare poi, che le rottamazioni richiedevano prima la presentazione della domanda per poi conoscere il piano di rateizzo e solo in quella sede prendere consapevolezza della possibilità di pagare o meno.

Quindi Condicio sine qua non per poter conoscere il proprio piano di rateizzo era l’obbligatoria presentazione dell’istanza di definizione agevolata.

Dott. Giuseppe Marino

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