Le detrazioni fiscali per i familiari a carico, la famiglia fiscale
Quando un familiare a carico tutto quello che bisogna saper per non sbagliare.
La detrazione spetta anche se i figli o la moglie non sono conviventi, va rapportata ai mesi effettivi in cui il familiare è rimasto a carico, bisogna tener presente il limite di reddito che il singolo familiare non deve superare per essere considerato a carico di €2.840,51 (4.000,00 per i soli figli di età non superiore a ventiquattro anni)
Riferimenti normativi: Art. 12 Dpr 917/86
Riferimenti di Prassi: Circolare Agenzia delle Entrate 16/03/2007 n. 15 – Circolare Agenzia delle Entrate 12/05/2000 n. 95/E
Riferimenti Giurisprudenziali: Cass. 18392/2018
Con la presente dissertazione, voglio dare un contributo alla comprensione del difficile mondo del diritto tributario.
Prima di tutto bisogna capire la differenza tra Oneri deducibili e oneri detraibili (detrazioni), le prime si sottraggono all’imponibile, per cui maggiore è l’aliquota fiscale, maggiore sarà il risparmio fiscale, i secondi invece si detraggono direttamente dall’imposta e quindi sono uguali per tutti i contribuenti a prescindere dalla tassazione.
Un’altra precisazione da evidenziare è che non esiste una tassazione familiare, la tassazione è individuale, quindi non si sommano i redditi ai fini della tassazione, dalla riforma fiscale del 1971.
L’unica conseguenza che ci sarà al fatto che un vostro familiare avrà un suo reddito è di tipo agevolativo, si perdono le detrazioni fiscali, gli assegni familiari e solo nel caso dell’ISEE il reddito familiare farà testo per verificare i presupposti per avere le agevolazioni (esenzioni ticket, case popolari etc..).
Quando un familiare percepisce un reddito, per verificare se si perdono le detrazioni fiscali e quindi se si perde lo status di familiare a carico è quello di verificarne il superamento del limite di legge.
Si consideravano a carico i familiari con un reddito non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i soli figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro dalla legge di bilancio del 2018, L. 205/2017 commi 252 e 253, che ha modificato l’art. 12 del Tuir Dpr 917/86 (norma di riferimento per il limite della detrazione).
Tale limite di reddito è ormai anacronistico, se pensate che nel 1973 il limite del reddito era di 5 milioni di lire pari a €2.582,28 di oggi che corrisponde a un Capitale Rivalutato (s.e.o) di € 41.215,77. Quindi 2.840,51 è quasi una presa per i fondelli. Lo Stato aumenta le tasse, ma le agevolazioni rimangono ferme al 1973
La detrazione spetta indipendentemente dal fatto che il figlio a carico sia dedito agli studi o a tirocinio gratuito.
La detrazione per il figlio titolare di un reddito non superiore a 4.000,00 euro spetta anche qualora quest’ultimo sia coniugato ovviamente sempreché non sia a carico del proprio coniuge (cfr. CM 12.5.2000 n. 95/E).
Attenzione però che la detrazione si riferisce all’ anno e va rapportata ai mesi effettivi, per cui se un familiare lavora 3 mesi su 12, la detrazione spetta nella misura di 9/12.
Un altro problema da chiarire che la percentuale della detrazione non spetta tassativamente al 50% tra i coniugi, ma i coniugi possono ripartire tale detrazione come meglio ritengono, in base a una scelta di convenienza fiscale o di incapienza.
L’art.12 del DPR 917/86 infatti stabilisce che la detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato.
L’unica causa ostativa si manifesta quando ci si separa, se c’è l’affidamento condiviso vale quanto sopra detto, se invece l’affidamento è accordato a un solo coniuge, solo a questi spetta la detrazione al 100% in tal senso Cass. 18392/2018.
State attenti che il concetti di famiglia fiscale è diverso da quello di famiglia anagrafica, una differenza non da poco.
I familiari a carico sono considerati tutti quelli previsti dall’art.433 del cc, coniuge, figli, fratelli, sorelle, suoceri, nuore, generi, adottanti etc..
I familiari però che nella famiglia anagrafica devono essere conviventi, nella famiglia fiscale, la convivenza non è richiesta, pertanto si possono usufruire delle detrazioni anche se il coniuge o i figli non sono conviventi, purché senza reddito anche se residenti altrove.
Unica eccezione sono gli altri familiari a carico (Art.12 Tuir), per questi ultimi anche ai fini fiscali è richiesta la convivenza.
Per altri familiari a carico s’intendono:
- Il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- I discendenti dei figli;
- I genitori (compresi quelli adottivi);
- Entrambi i generi e le nuore;
- Il suocero e la suocera;
- I fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- I nonni e le nonne.
Per gli altri familiari a carico si sottolinea che la norma richiede la convivenza, che non è invece richiesta per moglie e figli.
Ai sensi dell’art. 1 co. 20 della L. 20.5.2016 n. 76, la detrazione per il coniuge a carico si estende anche alla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, sempre nel rispetto del previsto limite di reddito.
Il riconoscimento dello status di familiare a carico, comporterà il diritto a scaricare gli oneri deducibili relativi (spese mediche, spese scolastiche, universitarie etc..).
Dal momento in cui si perde un familiare a carico, è indispensabile comunicarlo tempestivamente al proprio commercialista o al proprio datore di lavoro.
In ogni caso la prassi di riferimento è la circ. Agenzia delle Entrate 16/03/2007 n. 15
Napoli,li 26/12/2021
Dott. Giuseppe Marino
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