L’interpello

281020213

L’interpello, tipologie, termini, obbligatorietà, silenzio assenso.

Riferimenti normativi: art.11 L.212/2000, art.2 e 8 del Dlgs 156/2015

Prassi: Provvedimento Agenzia delle Entrate  4/1/16 – Circolare  9/16 (un vero e proprio manuale dell’interpello) , Provvedimento agenzia delle Entrate 185630 del 7/8/2018

Il Diritto d’interpello è un istituto giuridico che si concretizza in un’istanza preventiva che il contribuente rivolge all’amministrazione finanziaria (DRE) prima di procedere affinché quest’ultima dia una valutazione preventiva.

La ratio risiede nella volontà del legislatore, consapevole della difficile, caotica e poco comprensibile normativa tributaria, di consentire un diritto alla difesa preventiva attraverso il riconoscimento della possibilità per il contribuente di ottenere in tempi ragionevoli una risposta la cui mancanza fa formare il silenzio assenso.  La risposta scritta e motivata deve pervenire  entro 90 gg. (ordinario e qualificatorio) e 120 gg per altri tipi di interpello.

Abbiamo vari tipi di interpello, con termini diversi, per fattispecie diverse e con obbligatorietà o facoltà di proporli.

Interpello ordinario: Art. 11,co.1,lett.a, si  propone quando esiste incertezza interpretativa sulla norma e l’Amministrazione Finanziaria  non ha emanato circolari o risoluzioni. (La risposta scritta e motivata deve pervenire  entro 90 gg. poi si forma il silenzio assenso) – E’ facoltativo.

Interpello qualificatorio: Art. 11,co.1,lett.a, (11,co.1,lett.a)  interno all’ordinario, in cui assume rilievo valutazione fattispecie oggettivamente incerta ad esempio per  qualificazione di una determinata spesa come di rappresentanza o di pubblicità. . (La risposta scritta e motivata deve pervenire  entro 90 gg. poi si forma il silenzio assenso) – E’ facoltativo.

Interpello Probatorio: Art.11,co.1,lett.b)  richiesta parere su sussistenza condizioni o idoneità elementi probatori forniti, per accesso o uscita da un certo regime fiscale caso emblematico è quello della  società di comodo art.30,co.4bis-4quater,L.724/94. (La risposta scritta e motivata deve pervenire  entro 120 gg. poi si forma il silenzio assenso) – E’ facoltativo.

Interpello Antiabuso: Art.11,co.1,lett.c)  richiesta parere se operazioni da realizzare costituiscono abuso del diritto. (La risposta scritta e motivata deve pervenire  entro 120 gg. poi si forma il silenzio assenso) – E’ facoltativo.

Interpello Disapplicativo:  Art. 11,co.2) obbligatorio, richiesta parere su sussistenza condizioni che giustificano disapplicazione norme tributarie antielusive che limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altri diritti del Contribuente. La Circolare  9/16 costituisce un vero e proprio manuale dell’interpello in particolare su questo disapplicativo delle norme antielusive  (La risposta scritta e motivata deve pervenire  entro 120 gg. poi si forma il silenzio assenso) L’istanza è presentata allo scopo di ottenere un parere in ordine alla disapplicazione di una norma antielusiva che, in linea di principio, trova applicazione in riferimento alla fattispecie prospettata, limitando deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, ecc. A tal fine, il contribuente deve provare che nella situazione concreta non possono realizzarsi gli effetti elusivi che la norma intende evitare (richiamano l’articolo 11, comma 2, dello Statuto in questione l’articolo 84 e l’articolo 172 TUIR in materia di utilizzo delle perdite) L’interpello disapplicativo  costituisce l’unica categoria di interpello obbligatorio.

La presentazione dell’interpello, senza risposta forma il silenzio assenso e l’operazione o l’interpretazione non potrà mai essere oggetto di sanzione tributaria.

 

Napoli,li 28/10/2021

Dott. Giuseppe Marino

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