E’ illegittimo l‘intervento volontario dell’Ente impositore, in violazione del combinato disposto di cui all’art. 23, co. 3 – D. Lgs. n. 546/92 ed all’art. 39 – D. Lgs. n. 112/99.
In parole semplici, l’atto di intervento è consentito soltanto alle parti private e non anche alla pars pubblica.
Tale divieto emerge già dai lavori parlamentari della legge delega, tant’è vero che nella precedente disciplina processuale Tributaria, nella vigenza del Dpr 636/192, non era ravvisabile una norma specifica, che regolasse i casi di litisconsorzio.
Si facevano solo dei riferimenti a situazioni in cui vi era una pluralità di partiche potessero proporre un ricorso collettivo (più soggetti un solo atto), oppure si poteva proporre un ricorso cumulativo (unico ricorso, più atti).
Per rimediare a tale carenza nella riforma introdotta con il Dlgs 546/92 è stato introdotto l’art. 14, che espressamente prevede, in ottemperanza della legge delega n. 413/1991, che all’art. 30, lettera g) n.2 richiedeva la “previsione e disciplina dell’intervento e della chiamata in giudizio di soggetti che hanno interesse allo stesso in quanto, insieme al “Ricorrente”, destinatari dell’atto impugnato possono essere parti nel rapporto tributario controverso.
In sostanza la norma è nata soltanto per la parte ricorrente, ammettere la possibilità alla parte pubblica resistente di effettuare un intervento volontario, costituirebbe un modo per raggirare la norma ex art. 39 del Dlg 112/99 che impone a pena di decadenza la chiamata in causa dell’ente impositore da parte del concessionario.
Quindi il consentire l’intervento volontario dell’ente impositore, non chiamato in causa nei modi e nei tempi previsti, sanerebbe un omissione del concessionario, inerte in fase di costituzione e renderebbe vaga la norma prevista dal legislatore.
Pertanto il concessionario deve costituirsi nei termini, dichiarare di voler citare il terzo in giudizio e ai sensi dell’art. 106 del cpc, chiedere e ottenere l’autorizzazione alla chiamata in giudizio del terzo Ente impositore. In tal senso Cassazione 29798/2019.
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