La Corte Costituzionale riconosce il divieto di doppia sanzione e dichiara incostituzionale l’art. 649 del cpp
Il ne bis in idem europeo, la prima sentenza che ne riconosce il fondamento, non sarà più possibile infliggere una sanzione tributaria e penale contemporaneamente.
Riferimenti normativi (art.184 e ss TUE), Protocollo n. 7 alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo, art.649 del cpp
Riferimenti giurisprudenziali: Corte costituzionale sentenza n.149, depositata il 16 giugno 2022, Corte di Giustizia Europea Grande Stevens contro Italia – ric. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10 – depositata il 04/03/2014
Il principio ormai consolidato nel diritto dell’unione europea in base al quale il cittadino dell’unione non può essere colpito da doppia sanzione, amministrativa e penale.
Per l’elevato grado di afflittività della sanzione italiana, sia essa puramente amministrativo o specificatamente tributaria
La Corte Costituzionale con la sentenza n.149, depositata il 16 giugno 2022 ha stabilito che la sanzione amministrativa blocca, per gli stessi fatti, la sanzione penale. L’innovativo principio che vieta il raddoppio della punizione riguarda specificatamente le violazioni del diritto di autore, ma costituisce un principio applicabile a tutti i casi in cui vi sia un doppio binario, e cioè la sovrapposizione di sanzioni penali e sanzioni amministrative.
In particolare in materia Tributaria, la Consulta ha diramato il 16/06/2022 un comunicato stampa, nel quale parla di una prima pronuncia di illegittimità costituzionale, facendo capire che potranno essercene altre in attuazione del medesimo orientamento.
La doppia sanzione, comporta un doppio processo, una doppia spesae una doppia punizione, impensabile in un regime democratico.
Il parlamento, espressamente invitato dalla Corte, dovrà attivarsi per eliminare tutti i doppi binari attualmente previsti (in particolare in ambito fiscale).
Nel caso specifico, il titolare di una copisteria ha fotocopiato abusivamente 49 libri di testo ed era stato sanzionato dal Prefetto al pagamento di una sanzione pecuniaria di quasi 6 mila euro. Per lo stesso fatto, però, la legge sul diritto di autore prevede una sanzione penale (pena detentiva e multa) e per questo l’esercente è stato anche rinviato a giudizio.
Il giudice ordinario ha, sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 649 del cpp che non blocca il procedimento penale nel caso in cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa.
Per il divieto di bis in idem tra procedimento amministrativo e procedimento penale in base al quale non si può essere sanzionati due volte per lo stesso fatto, la a Consulta, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall’articolo 171-ter della legge sul diritto d’autore (n. 633/1941), che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l’illecito amministrativo previsto dall’articolo 174-bis della medesima legge. La Corte costituzionale, ha ha ritenuto che la doppia sanzione sia contraria ai diritti fondamentali dei diritti dell’uomo, tra cui il diritto al ne bis in idem così come sancito dal Protocollo n. 7 alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo e come riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Se la sanzione amministrativa ha finalità punitive (ossia talmente alta e sproporzionata da diventare penale e così è stato riconosciuto dalla pronuncia per la disciplina del diritto d’autore) non è costituzionale infliggere le sofferenze e i costi di un secondo procedimento ed è illegittimo duplicare le sanzioni.
La sentenza inibisce che le sanzioni amministrative possono essere così pesanti da avere effetti simili a quelli delle sanzioni penali.
Napoli,li 17/06/2022
Avv. Giuseppe Marino
Vedi anche
Il Ne bis in Idem Europeo divieto di doppia sanzione