Silenzio assenso e silenzio rifiuto del fisco

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Quando le cartelle possono essere annullate con silenzio assenso

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Silenzio assenso e silenzio rifiuto del fisco

L’istanza al concessionario della riscossione senza riscontro comporta di diritto la cancellazione dei ruoli dopo 220 giorni, mentre quella diretta all’ente impositore determina il silenzio rifiuto.

Norme di riferimento: Art. 21 del DLgs. 546/92 – Legge n.228/2012  del 24/12/2012 art. 1, commi da 537 a 544

 In via generale qualsiasi istanza di annullamento o di rimborso all’amministrazione finanziaria, senza alcuna risposta, ai sensi dell’art. 21 del DLgs. 546/92 trascorsi 90 gg si configura come silenzio rifiuto. Dallo spirare di questo termine, il contribuente può proporre ricorso entro il termine di prescrizione del diritto se l’ufficio non risponde, entro 60 gg se invece risponde negativamente.

Però attenzione, se l’istanza va indirizzata al concessionario della riscossione e non  all’ente impositore, la situazione cambia e non di poco.

Dal 01/01/2013 se il contribuente ritiene di aver ricevuto una cartella esattoriale o un ingiunzione di pagamento dagli enti locali “da definirsi pazza” o comunque ritiene di aver subito  un’azione cautelare (ad es. ipoteca sulla prima casa, fermo amministrativo su auto aziendale) o esecutiva (ad es.  pignoramento mobiliare o immobiliare su beni di terzi) infondata, egli potrà far sospendere immediatamente gli effetti di tale azione con una istanza al concessionario della riscossione, il quale, se entro duecentoventi (220) giorni non risponde , il debito tributario è da ritenersi annullato.

Il concessionario della riscossione più precisamente è tenuto ad avvisare entro dieci giorni l’ente impositore (Agenzia entrate, Comune etc..), il quale a sua volta deve rispondere al contribuente entro sessanta giorni (comma 539)

Questo è l’unico caso di silenzio assenso previsto dalla Legge n.228/2012  del 24/12/2012 art. 1, commi da 537 a 544

Il comma 540 prevede che “trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite sono annullate di diritto.

La Suprema Corte si è pronunciata a favore dell’impugnabilità del “silenzio-rifiuto” dell’Amministrazione finanziaria, anche se proveniente da un ufficio non competente (Cass. sent. n. 4773/2009)  in ossequio al principio di collaborazione dettato dallo Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000) e del principio del giusto processo recato dall’articolo 111 Costituzione, La  Cassazione ordinanza n. 5203/2018  del 06/03/2018, ha infatti statuito  il seguente principio di diritto: La presentazione di un’istanza di rimborso ad un organo diverso da quello territorialmente competente a provvedere costituisce atto idoneo non solo ad impedire la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, l’ufficio non competente, quando non è estraneo alla stessa Amministrazione finanziaria a cui è diretta l’istanza  è tenuto a trasmettere l’istanza all’ufficio competente, in conformità delle regole di collaborazione tra organi della stessa Amministrazione, alla luce dell’esigenza di una sollecita definizione dei diritti delle parti, ai sensi dell’articolo 111 Costituzione.

Un altro caso di silenzio assenso la norma lo riconosce in materia di interpello,  alla cui istanza l’agenzia delle entrate non risponde.

Il D.L. 185/08,  all’art. 16 conv. in Legge 28 gennaio 2009, n. 2, all’articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ha apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 9 e’ aggiunto il seguente periodo: «La mancata comunicazione del parere da parte dell’Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso.»;

Napoli,li 29/09/2021

Dott. Giuseppe Marino

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