Incostituzionale la legge che impedisce la detrazione Imu ai coniugi in Comuni diversi

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La nuova legge 214/2011 che impedisce la detrazione Imu ai coniugi con residenza diversa è alla corte Costituzionale per illegittimità

 La Commissione Tributaria Regionale di Genova rinvia gli atti alla Consulta su impulso del collega Ivano Tarquino

Alla Consulta il decreto-legge 6   dicembre 2011, n.  201 (Disposizioni urgenti per la crescita,  l’equità  e il consolidamento dei conti pubblici), convertito,  con   modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13, comma   2.

Denunciata disparità di trattamento tra coppie coniugate che hanno residenza anagrafica nello stesso Comune e coppie coniugate aventi la residenza anagrafica in Comuni differenti – Denunciata disparità di trattamento delle coppie coniugate rispetto alle coppie di fatto o alle coppie unite con unione civile – Irrazionale limite alla libertà di circolazione e soggiorno delle coppie coniugate – Lesione del principio della capacità contributiva correlato al mero requisito formale della residenza anagrafica dei coniugi.

La Corte Costituzionale ha fissato la Camera di Consiglio il 23 marzo 2022 per la trattazione dell’agevolazione Imu coniugi residenti in due comuni diversi, Reg ord. n.  106 del  2021 G.U. del 14/07/2021 N. 28

OGGETTO:

Imposte e tasse – Imposta comunale sugli immobili (ICI) e imposta municipale propria (IMU) – Agevolazioni per l’abitazione principale – Requisiti – Dimora abituale e residenza anagrafica del contribuente e del nucleo familiare – Preclusione, in base all’interpretazione giurisprudenziale assunta come diritto vivente, della riduzione/esenzione dall’imposta per entrambi i coniugi, non legalmente separati, aventi residenza anagrafica e dimora abituale in immobili situati in Comuni differenti – Denunciata disparità di trattamento tra coppie coniugate che hanno residenza anagrafica nello stesso Comune e coppie coniugate aventi la residenza anagrafica in Comuni differenti – Denunciata disparità di trattamento delle coppie coniugate rispetto alle coppie di fatto o alle coppie unite con unione civile – Irrazionale limite alla libertà di circolazione e soggiorno delle coppie coniugate – Lesione del principio della capacità contributiva correlato al mero requisito formale della residenza anagrafica dei coniugi.

NORME IMPUGNATE:

DECRETO LEGISLATIVO  DEL 30/12/1992  NUM. 504  ART. 8   CO. 2   COME MODIFICATO DALLA  LEGGE  DEL 27/12/2006  NUM. 296  ART. 1   CO. 173 LETTERA B)

DECRETO-LEGGE  DEL 06/12/2011  NUM. 201  ART. 13   CO. 2   CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE  DEL 22/12/2011  NUM. 214

PARAMETRI COSTITUZIONALI:

COSTITUZIONE ART. 3

COSTITUZIONE ART. 16

COSTITUZIONE ART. 29

COSTITUZIONE ART. 53

CAMERA DI CONSIGLIO DEL 23 MARZO 2022 REL. ANTONINI

Napoli,li 22/12/2021

Dott. Giuseppe Marino

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