Non possono essere richiesti documenti o informazioni già in possesso del Fisco

22092021

Non possono essere richiesti documenti o informazioni già in possesso dell’agenzia delle Entrate

Il fisco quando pretende documenti già in suo possesso (fatture, atti registrati etc..) viola le norme imperative, che stabiliscono che l’amministrazione non può chiedere documenti già in suo possesso, in particolare nei questionari, inviti, ricorsi in mediazione.

Riferimenti normativi:  Art. 43 Dpr 445/2000 – Art. 18 L.241/1990 e aAt. 6 comma 4 della L.212/2000

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 1612/2008  del 25 gennaio 2008. Cassazione n. 23523/2019 , del  20 settembre 2019.

L’art. 43 del d.P.R. n. 445 del 2000 impone che “le singole Amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare”.

L’articolo 18 della Legge 241/90 al secondo e terzo comma, così testualmente recita:

  1. Qualora l’interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d’ufficio all’acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
  2. Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.” Infine in forza dell’art. 6, comma 4, della l. 212/2000 (Statuto del contribuente) non possono essere richiesti documenti o informazioni già necessariamente in possesso dell’Amministrazione, la quale, anche ai sensi dell’art. 18, n. 4 2, della l. 241/90 è tenuta d’ufficio ad acquisire o produrre il documento in questione o copia di esso (Cass. n. 1612 del 25 gennaio 2008).

Nessuna norma del contenzioso tributario impone un obbligo di allegazione, nel ricorso introduttivo, degli stessi documenti “indicati” nella precedente fase di reclamo/mediazione. Pertanto, è da considerarsi ammissibile e gli allegati legittimamente versati in atti  il ricorso giurisdizionale che contenga ulteriori documenti rispetto a quelli presentati a corredo dell’istanza di cui all’art. 17-bis del DLgs. 546/92, nella versione vigente ratio temporis. (Cassazione n. 23523, depositata il 20 settembre 2019).

Napoli,li 01/06/2023

Avv. Giuseppe Marino

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