L’omessa compilazione del quadro RW non è reato

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Non dichiarare nel quadro RW un conto corrente detenuto all’estero non è reato

E’ reato la dichiarazione infedele in presenza di evasione fiscale accertata e provata, quindi se gli importi riguardano anni precedenti, per i quali sussiste prescrizione o impossibilità di provarne l’anno di imputazione in cui sarebbe stata perpetrata l’evasione, la sola omissione della compilazione del quadro RW non costituisce reato.

Cassazione sentenza n. 19849 del 19 maggio 2021, sesta sezione penale

Il  reato di dichiarazione infedele di cui all’art. 4, dlgs 74/2000 non sussiste  se l’infedeltà contestata riguarda la semplice omessa compilazione del quadro RW relativa a  un conto corrente estero.

Non può sostenersi che per il solo fatto di detenere denaro all’estero e non averlo indicato nel quadro RW  resti applicabile l’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto integra gli estremi del reato esclusivamente la condotta di chi, al fine di evadere le imposte dei redditi o sul valore aggiunto, presenta una dichiarazione infedele relativa a quelle imposte: la somma di denaro detenuta da un contribuente italiano su un conto corrente di una banca estera (così come uno strumento finanziario o un bene immobile) non è considerata, di per sé, parte del reddito imponibile del contribuente italiano. Tale circostanza va provata dall’accusa.

Dunque, per il mancato adempimento sono previste esclusivamente sanzioni pecuniarie di natura ammnistrativa ovvero, in casi speciali, misure di confisca per equivalente sempre di natura amministrativa (legge n. 167 del 1990, art. 5, e succ. modifiche), alle quali si sono affiancate, ma solo a partire dal 2014, ulteriori sanzioni pecuniarie amministrative per il mancato pagamento delle imposte Ivafe e Ivie.

Secondo la Suprema Corte l’obbligo di compilazione del quadro RW è finalizzato infatti al pagamento di due specifiche imposte, quali l’Ivafe e l’Ivie (l’Ivafe, imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, o l’Ivie, imposta sul valore degli immobili detenuto all’estero) calcolata in misura fissa o con coefficienti percentuali (variabili nel tempo dall’1 al 2% del valore dei beni finanziari posseduti, e dallo 0,4 allo 0,76% della rendita immobiliare)., il cui omesso versamento non ha conseguenze penali, ma soltanto fiscali.

L’omessa compilazione del quadro RW non costituisce reato  di dichiarazione infedele  e  di conseguenza non può pertanto nemmeno essere presupposto del riciclaggio ex art.648-bis c.p.

La sentenza riguarda un professionista che  era stato condannato per il reato di riciclaggio di cui all’art. 648-bis c.p., per aver portato all’estero  ingenti somme di denaro provento del reato di dichiarazione infedele, di cui all’art. 4, dlgs 74/2000, commesso da un suo cliente in relazione all’annualità 2003.

Come  prova della esistenza di quel reato presupposto, i giudici di merito avevano ritenuto sufficiente che nel 2003 l’imputato  avesse disponibilità di quella somma sui conti bancari svizzeri e che avesse omesso di indicarla nella propria dichiarazione dei reddit, non avendo compilato il quadro RW.

L’imputato aveva presentato ricorso per Cassazione, eccependo che la paventata ipotesi di riciclaggio a suo carico discendesse dall’insussistenza del reato presupposto di dichiarazione infedele.

Faceva presente che la prova che le somme oggetto di trasferimento fossero un reddito prodotto nell’anno di imposta 2003 non era stata fornita e quindi che si trattasse soltanto di omessa compilazione del quadro RW della propria dichiarazione dei redditi.

In definitiva, anche se si trattasse di somme provento di evasione fiscale, nell’impossibilità di riferire l’importo a uno o più specifici anni di imposta, e quindi anche di verificare l’eventuale superamento delle soglie di punibilità, mancava la prova precisa della esistenza del delitto presupposto necessario per la configurabilità del reato di riciclaggio di cui all’art. 648-bis c.p. addebitato al ricorrente.

Napoli,li 11/06/2011

Dott. Giuseppe Marino

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