Gli atti normativi europei, regolamento, direttiva, decisione

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Gli atti normativi europei, regolamento, direttiva, decisione

Gli atti ai sensi dell’art. 288 del TFUE. Si distinguono in atti vincolanti (regolamenti, direttive e decisioni) e atti non vincolanti (Raccomandazioni e pareri)

Gli atti vincolanti:

Il Regolamento è equiparabile a una legge, è vincolante, ha efficacia erga omnes, è direttamente applicabile, può essere limitato anche ad alcuni Stati, deve essere pubblicato sulla gazzetta ufficiale  europea.

Il regolamento deve esser applicato direttamente sia dai funzionari pubblici, sia dai giudici.

La direttiva invece non è direttamente applicabile, ha efficacia erga omnes,  può essere limitato anche ad alcuni Stati, deve essere pubblicato sulla gazzetta ufficiale e europea. Deve essere recepita agli Stati membri, che hanno libera scelta di scegliere la forma e i mezzi per realizzarli. Un esempio di direttiva è l’armonizzazione dei diritti o dell’iva.

La direttiva va attuata con legge dello Stato entro un termine, se non si riesce a rispettarlo può essere richiesta una proroga, in caso di mancato rispetto si avvia una procedura di infrazione.

La decisione, è un atto amministrativo, è destinato soltanto ad alcuni soggetti, modifica o estingue situazione giuridiche soggettive in capo ai destinatari.

Le caratteristiche degli atti vincolanti sono l’obbligo di motivazione, che consente anche un controllo della Corte di giustizia, obbligo indicare la base giuridica ossia la norma europea che ne consente l’emanazione (articolo del trattato), efficacia ex nunc ossia solo per il futuro, con divieto di efficacia retroattiva, Requisito formale, che prevede la firma del presidente del parlamento europeo, quella del presidente del Conisglio, la pubblicazione i gazzetta, la vacatio legis di 20 gg, termine che trascorso rende effecace l’atto vincolante.

Gli atti non vincolanti

Sono le raccomandazioni e i pareri.

Le raccomandazioni, sono inviti a conformarsi a determinati comportamenti, costituisce una manifestazione di volontà però non vincolante.

Il parere invece, costituiscono un punto di vista su una determinata materia un consiglio non vincolante.

Ci si chiede se una norma in contrasto con diritto europeo, possa essere disapplicata dal Giudice e se sussiste un obbligo a carico del pubblico funzionario al rispetto della normativa europea in contrasto con quella nazionale.

Orbene la risposta a mio parere è affermativa e parte dalla seguente ricostruzione giurisprudenziale europea e nazionale.

La Corte Costituzionale con la sentenza n.14/64, aveva ritenuta valida la normativa nazionale in contrasto con quella europea, salvo al responsabilità del governo nei confronti dell’unione europea. La Corte di giustizia europea con procedimento  C-6/64, affermò completamente il contrario, la norma europea prevale su quella nazionale.

La Corte Costituzionale  con sentenza n.183/73 riconosce la prevalenza della normativa dell’unione su quella nazionale, ma vieta la diretta applicazione della stessa obbligando il giudice nazionale al rinvio alla Corte Costituzionale,  della norma nazionale in contrasto.  Interviene anche in questa occasione la Corte di Giustizia con procedimento C-106/77 sconfessando ancora una volta i giudici della Consulta, stabilendo l’obbligo da parte di Giudici nazionale di disapplicare direttamente la normativa nazionale in contrasto con le norme dell’unione come previsto dall’art.288 TUE.

La Corte Costituzionale con sentenza 170/84 riconosce, come imposto dalla corte di giustizia europea con procedimento C-106/77 e come previsto dall’art.288 TUE, il potere dovere dei giudici nazionali di disapplicare direttamente la normativa nazionale in contrasto con le norme dell’unione. La Corte di Giustizia Europea con procedimento  C-103/88, impone infine anche agli organi amministrativi dello stato e quindi anche ai funzionari e i dirigenti  il potere dovere di disapplicare direttamente la normativa nazionale in contrasto con quella europea. La Corte Costituzionale con sentenza 389/89 assimila quest’ultimo principio.

Napoli,li 05/08/2021

Dott. Giuseppe Marino

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