Esenzione IMU coniuge separato

21092021

Esenzione IMU sull’abitazione assegnata al coniuge separato, anche senza residenza

L’atro coniuge, non paga IMU perché il diritto di abitazione è concesso all’altro genitore e il coniuge affidatario dei figli non paga l’Imu anche se non ha la residenza.

Riferimenti normativi e prassi: Articolo 1 comma 741, lett. c), n. 4) della legge di bilancio 2020 L.160/2019 – Art. 1022 c.c. – circolare Mef n. 1/DF del 18 marzo 2020 – articolo 9, comma 1, Dlgs 23/2011

Quando il Giudice affida il godimento dell’abitazione familiare a uno dei coniugi, a seguito della sentenza si riconosce al coniuge affidatario dei figli un diritto di abitazione.

Quindi l’Imu è dovuta da chi è titolare del diritto di abitazione e quindi l’altro coniuge non affidatario non paga l’IMU.

Come si evince dalla dissertazione successiva anche l’altro coniuge non paga l’Imu a prescindere dalla residenza.

Il diritto di abitazione è disciplinato dall’art. 1022 del codice civile, è un diritto reale immobiliare e come tale opera su un piano nettamente distinto dal rapporto obbligatorio di locazione; ha carattere strettamente personale e conferisce all’habitator unicamente la facoltà di abitare l’immobile con il proprio nucleo familiare, con esclusione, pertanto, di ogni forma di godimento indiretto nonché di ogni utilizzazione diversa della casa (es.attività professionale, commerciale, ecc.), e nei limiti dei bisogni personali del titolare e della sua famiglia.

Il coniuge  affidatario dei figli non è tenuto a provare la residenza anagrafica e la dimora abituale nell’immobile per avere diritto all’esenzione Imu.

La casa familiare, infatti, è stata assimilata con norma di legge all’abitazione principale. Il coniuge non affidatario dell’immobile non è tenuto a pagare l’Imu per la propria quota di possesso, se non ha la residenza.

Questa è la tesi  espressa dal ministero dell’economia delle finanze, per il Mef, il genitore affidatario non paga IMU.

L’esenzione, a differenza delle ipotesi in cui il contribuente intende fruire dei benefici per la prima casa, non è condizionata dalla prova della residenza anagrafica e della dimora abituale, in quanto la casa familiare è stata assimilata dal legislatore all’abitazione principale.

L’unico soggetto passivo dell’IMU riguardo alla casa familiare assegnata con provvedimento del giudice è il genitore affidatario dei figli in quanto titolare, ai soli fini dell’imposta in commento, del diritto reale di abitazione». L’articolo 1 comma 741, lett. c), n. 4) della legge di bilancio 2020 (160/2019), in effetti, dispone l’assimilazione all’abitazione principale della casa familiare, che è esente, se rientranti nelle  categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9 e assoggettata invece all’aliquota ridotta di cui al comma 748 in caso contrario.

Pertanto l’esenzione o l’aliquota ridotta, quest’ultima per gli immobili di lusso, le ville e i castelli, si applicano a prescindere dalla dimostrazione da parte del genitore affidatario dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale a prescindere dalla residenza.

La circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020 ha chiarito che «l’individuazione della casa familiare viene effettuata dal giudice con proprio provvedimento e non è suscettibile di valutazione da parte del comune.

Infine la diversa formulazione letterale del comma 741 che, rispetto alla vecchia previsione contenuta nell’articolo 13 del Decreto Legge 201/2011, nel disciplinare l’assimilazione all’abitazione principale non fa più riferimento alla casa coniugale e al coniuge assegnatario, ma alla casa familiare e al genitore assegnatario. La ratio di questa norma è quella di evidenziare che nell’ambito dell’assimilazione, secondo la tesi ministeriale, sono ricomprese anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale.

Sono esenti gli immobili adibiti a prima casa, tranne quelli iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, vale a dire immobili di lusso, ville e castelli, per i quali il trattamento agevolato è limitato all’aliquota e alla detrazione. L’agevolazione è estesa anche alle pertinenze, che devono essere classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

Ai fini fiscali, sono tenuti al pagamento dell’imposta municipale propria (Imu) il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi (articolo 9, comma 1, Dlgs 23/2011).

Napoli,li 21/09/2021

Dott. Giuseppe Marino

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