L’accertamento impoesattivo o esecutivo tributario

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Gli accertamento impoesattivi o accertamenti esecutivi si applicano a imposte dirette e iva, dogane e tributi locali.

Riferimenti normativi e decorrenze: Art. 29, c. 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, dal 1° ottobre 2011 per imposte dirette e Iva, decreto legge n. 16/2012 (conv. in Legge del 26/04/2012 n. 44 )  esteso anche agli atti emessi dall’Agenzia delle dogane con decorrenza 29/04/2012,  l’accertamento impoesattivo, è stato esteso anche ai tributi locali dall’articolo 1, comma 792, L. 160/2019 dal 01/01/2020, il D.L.31 maggio 2010, n. 78, con.in legge n. 122/2010 dal 01/01/2011 abolisce le cartelle inps, che ora sono sostituite dall’avviso di addebito ossia il vecchio avviso bonario.

Gli accertamenti relativi alle imposte dirette e Iva dal  2011 ex Art. 29 DL 78/2010 sono diventati impoesattivi o esecutivi, ossia non sarà più necessario notificare la cartella, ma lo stesso accertamento contiene contemporaneamente anche la cartella.

State attenti a chi vi dice aspetta la cartella, la cartella va notificata soltanto per altri tributi esclusi quali registro, ipotecaria, catastale e successioni.

Questi  atti di accertamento impoesattivi sono stati emessi dal 01/10/2011, per i periodi d’imposta in corso al 31/12/2007 e successivi e contengono anche l’intimazione ad adempiere.

La caratteristica di questi accertamenti è che una volta notificati e spirati i termini sono titoli per fare direttamente i pignoramenti.

Quindi ricordatevi che sugli accertamenti esecutivi non viene emessa più la cartella, ma un intimazione di pagamento equiparato all’avviso di mora e la comunicazione della presa in carico

ci sono state due revisioni: cd. decreto sviluppo (D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106) e poi ancora, recentemente, dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111).

L’accertamento esecutivo art. 29, c. 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, dal 1° ottobre 2011

Dal 2012 con il decreto legge n. 16/2012 (conv. in Legge del 26/04/2012 n. 44 ) l’accertamento esecutivo è stato esteso anche agli atti emessi dall’Agenzia delle dogane con decorrenza 29/04/2012  che diventano esecutivi trascorsi dieci giorni dalla notifica al contribuente. A partire dal 01/01/2020 l’accertamento esecutivo o impoesattivo, è stato esteso anche ai tributi locali dall’articolo 1, comma 792, L. 160/2019.

Dal 01/01/2011, con D.L.31 maggio 2010, n. 78, con.in legge n. 122/2010. anche la riscossione coattiva dei crediti previdenziali dell’INPS è effettuata mediante un avviso di addebito notificato dall’Istituto, che ha valore di titolo esecutivo per la riscossione e che sostituisce la cartella di pagamento.

I nuovi accertamenti assolvono al duplice funzione di atto impositivo e di atto della riscossione, da qui la denominazione impoesattivi.

l’accertamento impoesattivo contiene di fatto tre atti:

Provvedimento impositivo (l’avviso di accertamento)

Precetto (intimazione ad adempiere , un atto che necessariamente deve precedere l’esecuzione forzata)

Titolo esecutivo ( documento che consente, nel processo civile, di promuovere l’esecuzione forzata, unitamente al precetto)

quindi quando un atto ha piu’ funzioni costituisce un unico atto unitario

La notifica di un titolo esecutivo ha efficacia costitutiva e quindi non ammette sanatoria ex art. 156 cpc.

Termini

– 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento per il pagamento e/o presentazione del ricorso;
– 30 giorni per l’affidamento della riscossione delle somme accertate agli agenti della riscossione;
– 180 giorni di sospensione ex lege dell’esecuzione forzata.

-Entro un anno per l’esecuzione
Quindi Tra la notifica dell’avviso di accertamento e l’inizio della procedura di esecuzione forzata intercorre un arco temporale complessivo di 270 giorni

Importi dovuti a titolo provvisorio:

importi dovuti a titolo provvisorio ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 602/1973 (i.e. un terzo delle imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati e dei relativi interessi)

Napoli,li 03/10/2021

Dott. Giuseppe Marino

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