Accertamenti sulla certificazione unica

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Accertamenti sulla certificazione unica, emessi su certificazioni duplicate,  violando il divieto di doppia imposizione

Molti contribuenti, in particolare i professionisti stanno ricevendo accertamenti sulle certificazioni uniche duplicate, emessi senza alcun presupposto impositivo.

Con la certificazione unica, il sostituto d’imposta comunica per ogni percipiente l’ammontare dei compensi corrisposti.

Tale adempimento,  non è altro che una inutile duplicazione del modello 770, che consente all’amministrazione di preparare le pre compilate, a tal fine sarebbe stato meglio anticipare il modello 770.

In parole semplici se il sostituto dimentica un percipiente, invece di mandare soltanto la certificazione del percipiente dimenticato, reinvia tutto duplicando quelli già inviati.

Ed ecco individuata la ragione per la quale si stanno ricevendo accertamenti infondati.

Il Presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’articolo 6 Tuir.

L’ufficio imputa si contribuenti  somme mai percepite, ma semplicemente duplicate dal sistema informatico.

A Tal fine la ricorrente per potersi difendere, deve allegare le certificazioni uniche ricevute, le fatture emesse con la stampa del registro delle fatture attive.

Fatto questa sarà l’ufficio a dover dimostrare che le somme contestate sono state incassate dal ricorrente; Infatti si rammenta che onere della prova della pretesa è del fisco ai sensi dell’art. 2697 cc (chi vanta un diritto lo deve provare) è  applicabile a pieno titolo al processo tributario come sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza 109/2007.

Il contribuente non può essere tassato due volte per lo stesso presupposto impositivo, divieto imposto dal legislatore dall’art. 163 del Dpr 633/1972, dall’art. 67 d.P.R. n. 600/1973 e dall’art.127 d.P.R. n. 917/1986.

L’art. 6 de Dpr 633/1972 e l’art.54 del Dpr 917/86 stabiliscono che per i professionisti il momento impositivo è individuata dalla data dell’incasso della prestazione e da tale data sorge l’obbligo sia della fatturazione sia della competenza Iva e IDD. sarà quindi l’ufficio che dovrà provare l’avvenuto incasso, una volta provato l’errore della duplicazione.

Napoli, 13/07/2021

Dott. Giuseppe Marino

 

 

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