Il fisco , si è scatenato contro i gestori delle slot machine, facendo pagare probabilmente le colpe di molti concessionari ai poveri gestori.
vediamo di capire come funziona il sistema i soggetti coinvolti sono praticamente tre
Il concessionario (colui che incassa le giocate, paga la PREU)
Il Gestore, che detiene materialmente le famigerate macchinette
L’esercente ossia il Pubblico esercizio (Bar, sala giochi etcc…), che li ospita.
Il fisco sta notificando accertamento basandosi prettamente su un Layout ossia totale raccolta scommesse, che non si capisce da dove fuoriesce, loro scrivono che lo hanno comunicato i concessionari, ma tale affermazione è palesemente infondata, viene da una media di settore, per cui da una presunzione creano altra presunzione ossia ricostruiscono il reddito del gestore. Quindi fate molta attenzione a difendervi bene, perché questi accertamenti sono nulli. Prima di emettere l’accertamento devono redigere un processo verbale di constatazione, che non fanno, attendere 60 gg e poi notificare l’accertamento. In realtà si muovono a fine anno e in pochi giorni notificano gli accertamenti dopo aver richiesto la documentazione.
L’Amministrazione finanziaria ha effettuato moltissimi accertamenti basandosi su famigerate dichiarazioni di terzi che non ha allegato all’avviso di accertamento su cui l’atto impositivo veniva fondato. L’Agenzia delle entrate di fatto ha estratto dati contabili, su cui ha fondato la propria pretesa tributaria, senza neppure esporre il contenuto essenziale dei documenti”.L’onere di allegazione degli atti richiamati ex art. 7 della Legge n. 212 del 2000 è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell’atto impositivo al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa del contribuente (Cass. sez. 5, sentenza n. 14723 del 10/7/2020).
In tema di motivazione per relationem degli atti d’imposizione tributaria, l’art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, come nel caso di queste faigerate comunicazioni (Cass. sez. 5, sentenza n. 29968 del 19/11/2019).
Ricordatevi che l’onere della prova è a carico del fisco. La consulta con sentenza 109/2007 ha stabilito che l’art. 2697 del cc, chi vanta un diritto lo deve provare, va applicato a tutti gli effetti alle pretese del fisco, sul quale grava l’onere della prova. Ricordatevi che l’art.7 comma 5 bis come novellato dalla L.130/2022 in vigore dal 15/09/2022 ha sanciro un principio granitico, l’onere della prova è sempre a carico del fisco. Quindi devono provare da dove esce fuori la pretesa.
Tra l’altro A norma del D.M. 1° luglio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2010, n. 169, i concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, lett. b), del TULPS, che sono collegati alla rete telematica, devono procedere ad eseguire la comunicazione, tramite collegamento telematico, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’ammontare complessivo delle giocate che sono state effettuate, da ciascun apparecchio, nel corso del precedente periodo bimestrale contabile. Quindi come si fa ad evadere? Siete mai stati beccati dalla finanza con slot machine truccate? No? e allora come fanno a dire che avete evaso?
Quindi nella motivazione dell’accertamento l’ufficio dovrebbe spiegare con quale sistema il gestore o il concessionario è riuscito ad evadere
La legge stabilisce che, in ogni ciclo di quattordicimila giocate, ai giocatori sia ridistribuito almeno il 75% di vincite delle somme investite. Lo 0,8% del giocato, invece, viene incassato allo Stato sotto forma di canone di concessione, e l’11,6% vi andrà come PREU (Prelievo Unico Erariale)che in pratica è un’imposta sostitutiva che ricade su queste somme al posto di IRPEF e IVA (le slot machine sono esenti Iva ). Le somme restanti, infine, pari al 13,6% del totale, andranno suddivise fra concessionario, gestore ed esercente secondo le rispettive percentuali stabilite contrattualmente fra loro.
L’aliquota PREU scende qualora il numero delle giocate è aumentato rispetto all’anno precedente: 11,6% in caso di crescita fino al 15%, 10,6% se la crescita andasse dal 15 al 40%, 9% dal 40% al 65% e 8% se l’incremento fosse ancora ulteriore.
Napoli,li 14/03/2023
Dott. Giuseppe Marino
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