L’accertamento per la maggior imposta di registro va notificato al notaio entro 60 giorni a pena di decadenza.
Al notaio rogante in una compravendita a cui venga notificato un avviso di liquidazione per la maggior imposta di registro ai sensi dell’art. 3-ter del dlgs n. 463/1997, che dovrà essere notificato a pena di decadenza entro i 60 giorni successivi alla sua trasmissione telematica.
Riferimento Legislativo: Art. 3-ter dlgs n. 463/1997,
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4954 del 08/03/2006, Cass. Sez. 5, n. 12775 del 21/06/2016, Cass. 30/01/2020, n. 2165 – Ctr Sardegna sentenza n. 703/05/2021, depositata il 25 ottobre 2021
Le parti contraenti dell’atto registrato sono gli unici soggetti passivi della imposta di registro; il notaio rogante è “solo tenuto” a curare il versamento di quanto successivamente alla registrazione sia richiesto dalla Agenzia delle entrate in seguito all’accertamento del maggiore valore dell’immobile trasferito.
“In tema di imposta di registro, il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 77, limita il diritto al rimborso delle somme, asseritamente corrisposte in eccedenza, al “contribuente” ed al “soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicatà, unici interessati alla corretta determinazione dell’imposta. Tuttavia, nella ipotesi in cui la pretesa tributaria venga avanzata direttamente nei confronti del notaio rogante, quale soggetto che l’ufficio assume obbligato al pagamento dell’imposta (…), la legittimazione del notaio medesimo deriva incontestabilmente dalla circostanza stessa che la pretesa del fisco sia azionata nei suoi confronti. (…) Il pubblico ufficiale (…) ha interesse diretto e, conseguentemente, è legittimato a contestare pretesa (fiscale) al fine di evitare che la stessa non potesse essere più discussa nè nell’an, nè nel quantum; e la sua difesa non deve essere limitata alla sua personale responsabilità, ma deve essere estesa alla stessa sussistenza o quantificazione del tributo preteso”
Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, art. 3-ter, comma 1, recita sotto la rubrica Procedure di controllo sulle autoliquidazioni: “Gli uffici controllano la regolarità dell’autoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall’atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l’integrazione dell’imposta versata. Il pagamento è effettuato, da parte dei soggetti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 10, lett. b), entro quindici giorni dalla data della suindicata notifica; trascorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori computati dalla scadenza dell’ultimo giorno utile per la richiesta della registrazione e si applica la sanzione di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13. Nel caso di dolo o colpa grave nell’autoliquidazione delle imposte, gli uffici segnalano le irregolarità agli organi di controllo competenti per l’adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari. Per i notai è ammessa la compensazione di tutte le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, con conseguente esclusione della possibilità di richiedere il rimborso all’Amministrazione finanziaria“.
Le parti contraenti dell’atto pubblico di trasferimento immobiliare non sono legittimate a instare per il rimborso della maggiore imposta di registro integrativa, versata dal notaio rogante, ai sensi dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, art. 3-ter, comma 1, in seguito alla notificazione prevista nella dalla ridetta disposizione eseguita esclusivamente nei confronti del pubblico ufficiale.
Napoli,li 13/12/2021
Dott. Giuseppe Marino
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