Cass. 5 sezione Tributaria Ord. 05/08/2021, n. 22333
In caso di irreperibilità è nulla la procedura di notificazione in assenza dell’indicazione delle ricerche effettuate, l’affissione senza alcuna indicazione da parte del messo notificatore delle ricerche poste in essere in fase di notificazione rendono nulla la notifica dell’atto. Le ricerche effettuate non possono essere dimostrate aliunde (ad esempio, da una successiva certificazione del notificante) oppure essere desunte, ma devono risultare dalla relazione di notificazione.
(Precedenti conformi: Cass. 01/08/2002, n. 11461: Cass.09/08/1996, n. 7309; Cass. 09/01/1991, n. 104)
Un contribuente destinatario di un atto per il quale era stata effettuata la notifica per affissione proponeva ricorso per giuridica inesistenza della notificazione dell’avviso di accertamento per radicale mancanza della relazione di notifica, unico documento idoneo a provare il compimento delle attività dell’ufficiale notificatore, non potendo attribuirsi valenza di relata alla attestazione apposta in calce all’avviso di accertamento dal messo notificatore del Comune e per mancata indicazione nella relazione di notifica del procedimento notificatorio adottato, delle operazioni svolte dall’agente notificatore di ricerca del destinatario (e delle altre persone abilitate alla ricezione dell’atto) nonché dell’affissione alla porta dell’abitazione del destinatario dell’avviso di deposito dell’atto in Comune, adempimenti previsti, a pena di nullità, in ipotesi di modalità notificatoria effettuata ai sensi dell’art. 140 cod proc. civ., disposizione da reputarsi pertanto violata.
La valutazione di regolare perfezionamento nei modi di cui all’art.140 cod. proc. civ. della notifica dell’avviso di accertamento effettuata dall’ufficio nella causa oggetto del gravame non è conforme a diritto. La relazione di notifica apposta in calce all’avviso de quo (integralmente riprodotta nel ricorso introduttivo in ossequio al principio dell’autosufficienza) non reca alcuna attestazione del messo comunale notificatore circa la temporanea irreperibilità, all’indirizzo indicato, del destinatario né circa l’assenza di soggetti abilitati a ricevere la copia dell’atto per suo conto (ovvero l’eventuale rifiuto alla ricezione da parte di questi ultimi).
Dalla nullità della notificazione dell’avviso di accertamento deriva la illegittimità della iscrizione a ruolo (nonché della cartella di pagamento che di detta iscrizione dà notizia al contribuente) consequenziale a detto avviso (tra le tante, Cass. 18/01/2018, n. 1144).
Napoli,li 02/09/2021
Dott. Giuseppe Marino
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