Applicazione delle direttive e dei regolamenti europei

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Efficacia delle norme europee sul diritto nazionale

Differenza tra direttive e regolamenti e come devono essere applicate a livello nazionale

I regolamenti sono immediatamente applicabili e hanno efficacia nei confronti di tutti gli Stati e delle persone fisiche e giuridiche.

La Direttiva non è direttamente applicabile, fissa degli obbiettivi da raggiungere entro determinati termini lasciando

I regolamenti si caratterizzano per tre elementi fondamentali:

  1. Applicazione erga omnes a portata generale, destinatari tutti i soggetti giuridici comunitari (Stati membri e relative persone fisiche e giuridiche);
  2. Obbligatorietà in tutti i loro elementi (questo ovviamente non vuol dire che il regolamento sia un atto necessariamente! Spesso accade che debba essere integrato con misure di esecuzione che possono essere adottate sia dalla stessa istituzione che ha emanato il regolamento, sia da un’altra istituzione comunitaria, sia dalle autorità nazionali);

Efficacia immediata direttamente applicabili, non sono necessari atti di adattamento da parte degli ordinamenti statali.

Un esempio di regolamento è il Regolamento (UE) 2016/679 Il Regolamento (UE) 2016/679, anche noto come GDPR (la legge sulla privacy), Regolamento (UE) 2015/478, per le  importazioni  il Regolamento (CE) n. 593/2008, per le  obbligazioni contrattuali.

Cosa succede se lo Stato Italiano non procede all’attuazione delle direttive?

La Corte di Giustizia ha ritenuto che, di fronte alla presenza di queste condizioni, sia configurabile un vero e proprio diritto al risarcimento, che trova fondamento nei principi generali del diritto comunitario, inteso quale insieme di norme dettate al fine di rendere uniformi gli ordinamenti nazionali dei Paesi membri.

La  direttiva ha le seguenti caratteristiche

  1. Una direttiva fissa  un obiettivo che tutti i paesi dell’unione europea devono attuare, lasciando ai singoli paesi la facoltà di  definire attraverso disposizioni nazionali come tali obiettivi vadano raggiunti. La direttiva deve essere motivata e indicare un termine per la sua attuazione.
  2. La direttiva non è direttamente vincolante.
  3. Lo Stato italiano provvede annualmente al recepimento delle direttive attraverso l’approvazione della legge comunitaria.

Esempio di Direttive sono la  Direttiva sui diritti dei consumatori 2011/83/UE, la Direttiva in materia di contratti pubblici  2014/24/UE sugli appalti pubblici e la direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, la Direttiva in materia di gestione dei rifiuti 2008/98/CE.

Le norme  europee si applicano in forza dell’art. 10 della Costituzione, che stabilisce  che gli accordi internazionali prevalgono sulle norme interne.

   In via preliminare si tenga presente che  l‘art.10  della Costituzione italiana afferma: “L’ordinamento giuridico italiano si  conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”.

Come vanno applicate le disposizioni europee a livello nazionale? Il Giudice e il funzionario pubblico cosa devono fare? Può il giudice disapplicare direttamente la norma nazionale in contrasto con quella europea?

La Corte Costituzionale con la sentenza n.14/64, aveva ritenuta valida la normativa nazionale in contrasto con quella europea, salvo al responsabilità del governo nei confronti dell’unione europea. La Corte di giustizia europea con procedimento  C-6/64, affermò completamente il contrario, la norma europea prevale su quella nazionale.

La Corte Costituzionale  con sentenza n.183/73 riconosce la prevalenza della normativa dell’unione su quella nazionale, ma vieta la diretta applicazione della stessa obbligando il giudice nazionale al rinvio alla Corte Costituzionale,  della norma nazionale in contrasto.  Interviene anche in questa occasione la Corte di Giustizia con procedimento C-106/77 sconfessando ancora una volta i giudici della Consulta, stabilendo l’obbligo da parte di Giudici nazionale di disapplicare direttamente la normativa nazionale in contrasto con le norme dell’unione come previsto dall’art.288 TUE.

La Corte Costituzionale con sentenza 170/84 riconosce, come imposto dalla corte di giustizia europea con procedimento C-106/77 e come previsto dall’art.288 TUE, il potere dovere dei giudici nazionali di disapplicare direttamente la normativa nazionale in contrasto con le norme dell’unione. La Corte di Giustizia Europea con procedimento  C-103/88, impone infine anche agli organi amministrativi dello stato e quindi anche ai funzionari e i dirigenti  il potere dovere di disapplicare direttamente la normativa nazionale in contrasto con quella europea. La Corte Costituzionale con sentenza 389/89 assimila quest’ultimo principio.

Napoli,li 05/07/2021

Dott. Giuseppe Marino

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