Attenzione ai bilanci, la tardiva convocazione dell’assemblea o dell’approvazione del bilancio  viene sanzionata dalle camere di commercio, ma la prescrizione è 5 anni, come evitarla e come difendersi

14022022

Attenzione ai bilanci, la tardiva convocazione dell’assemblea o dell’approvazione del bilancio  viene sanzionata dalle camere di commercio, ma la prescrizione è 5 anni, come evitarla e come difendersi

Le camere di commercio stanno notificando ordinanze-ingiunzioni qualora  l’assemblea non abbia approvato  il bilancio oppure abbia convocato l’assemblea oltre 120 gg dalla chiusura dell’esercizio sociale comminando sanzioni anche di oltre 5 anni fa.

Norme di riferimento: 22 e 22bis della legge 689/81 – art. 2478 bis e 2364 c.c.

La prima cosa da sapere è che la sanzione ex legge 689/81 è prescritta trascorsi 5 anni dal giorno della violazione ossia il 30/06 dell’anno successivo all’esercizio in approvazione, ad esempio il bilancio 2023 va approvato entro il 30/06/2024.

Poi bisogna tener presente che la Camera di commercio deve entro 5 anni notificare l’ordinanza ingiunzione e poi la cartella di pagamento.

Il ricorso va presentato dal contribuente entro 30 giorni (60 gg se residente all’estero) con il rito del lavoro innanzi al giudice di pace competente.

Vediamo cosa dicono le camere di commercio e  come evitare la sanzione:

Le norme di cui agli art. 2478 bis e 2364 c.c. relative alla convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio medesimo ne impongono il rispetto dei  termini di legge.

Le norme a margine indicate, impongono che l’assemblea che deve approvare il bilancio debba essere convocata non oltre 120 gg dalla chiusura dell’esercizio sociale (salvi i casi di cui all’art.2364 c.c. che disciplina la proroga a 180 gg. dalla chiusura dell’esercizio) L’inosservanza della citata normativa comporta l’applicazione della sanzione di euro 2.064 ai sensi dell’art. 2631 comma secondo c.c., per ogni obbligato. Qualora però l’assemblea sia stata convocata nei termini e non si sia comunque giunti all’approvazione del bilancio per vari motivi (assemblea deserta, quorum non raggiunto etc), l’impresa non è sanzionabile, fermo restando quanto previsto dall’art. 2369 c.c, in riferimento alla seconda convocazione delle S. P. A.

La Camera di commercio ha fatto presente che ai fini del deposito del bilancio l’unico verbale richiesto è quello di approvazione del medesimo, qualora vi siano state delle precedenti convocazioni nei termini, (ma l’assemblea che approva il bilancio risulta convocata dopo 120 gg dalla chiusura dell’esercizio), e’ opportuno allegare alla pratica di deposito del bilancio i relativi verbali, cosi da fornire già in prima battuta la documentazione necessaria per valutare in seguito l’applicabilità delle relative sanzioni.

In mancanza di tale documentazione e qualora non sia neanche indicato nel verbale di assemblea che approva il bilancio, la data della prima convocazione, l’Ufficio applicherà le sanzioni del caso.

Il verbale di prima convocazione nei termini di legge, dovrà essere allegato nella forma “scansionata” ossia tratto dal libro verbali dell’assemblea, da cui si possa evincere con chiarezza l’apposizione del timbro di bollatura e vidimazione, con indicazione degli estremi di vidimazione, apposizione dell’attestazione di conformità all’originale cartaceo e firma digitale dell’amm.re o professionista incaricato.

Napoli, li 26/05/2024

Avv. Giuseppe Marino