Autotutela tributaria, tutti i rischi che nessuno conosce, meglio evitarla

05032022

L’autotutela, non sospende i termini per il ricorso, se passano i 60 giorni per impugnare, l’atto diventa definitivo e non si può più entrare nel merito, il diniego non è impugnabile.

L’autotutela è un potere discrezionale dell’amministrazione finanziaria, quindi credete veramente che vi chiede soldi, ci rinunci facilmente?

L’autotutela tributaria, a mio modesto avviso ormai con il ricorso reclamo in mediazione ex art. 17 bis del Dlgs 546/92 è diventata anacronistica.

Evitate sempre  l’autotutela, in particolare  per gli importi fino a 50.000 euro di sola imposta, inoltrando direttamente il ricorso reclamo con mediazione.

Tutt’al più si può ricorrere all’autotutela, per gli altri ricorsi senza mediazione, ma tenendo ben presente che se non annullano nei 60 giorni dalla notifica dovete fare ricorso!! Altrimenti siete finiti, non potrete più entrare nel merito e l’atto diventerà definitivo.

Molti contribuenti, non sanno che l’autotutela non sospende i termini per il ricorso e in caso di diniego l’atto oggetto del riesame diventerà definitivo, con impossibilità in caso di ricorso su atti successivi di rimettere in discussione il merito.

Riferimenti normativi: Art. 68 comma1 del  DPR n. 287/1992, L. 656/94, DM 11/02/1997, n. 37

Riferimenti Giurisprudenziali: Tar Campania 1916/2021, Cass.12440/2021,Cass.,  n. 21146/2018; Cass., n. 4937/2019; Cass., n. 24032/2019, Cass.n. 255249/2014; Cass., n. 3442/2015; Cass.,  n. 12491/2017; Cass., n. 8626/2018

Da dove nasce la mia tesi dell’inutilità e del rischio dell’autotutela, partiamo da dato normativo.

Il potere di autotutela è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 68 comma1 del  DPR 27/03/1992, n. 287, ma soltanto con il DL 30/09/1994, n. 564 convertito in L. 30/11/1994, n. 656 si fa riferimento all’amministrazione finanziaria, il cui potere viene poi regolamentato dall’art. all’art. 2, c. 1, DM 11/02/1997, n. 37, dove viene stabilito che “l’Amministrazione finanziaria può procedere …” all’autotutela. Potere non significa dovere.

Sulla base di quanto sopra riportato, la Giurisprudenza ritiene, che “non sussiste alcun obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall’esterno l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo mediante l’istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela offerto; il potere di autotutela si esercita discrezionalmente d’ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell’Amministrazione, e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere” (In tal senso TAR Campania sentenza n. 1916/2021 del 24/08/2021, Cass., Sez. 5″, 24 agosto 2018, n. 21146; Cass., Sez. 5^, 20 febbraio 2019, n. 4937; Cass., Sez. 5^, 26 settembre 2019, n. 24032) e il diniego di autotutela tributaria  non è in linea generale impugnabile (Il diniego di autotutela non è impugnabile dinanzi alla commissione tributaria se l’interesse tutelato attiene ai diritti individuali del contribuente, mentre deve ritenersi ammesso il ricorso qualora il rifiuto presenti profili di illegittimità in relazione a ragioni di rilevante interesse generale (Cassazione Ordinanza 11/05/2021, n. 12440).

Si può richiedere l’autotutela, in ambito tributario, solo per gli atti impugnabili indicati dall’art. 19, c. 1, del Dlgs n. 546/1992, cioè accertamenti, cartelle, intimazioni, ipoteche, fermi, diniego rimborso, contro i quali sarebbe stato ammissibile il ricorso in commissione tributaria.
I casi in cui è possibile l’autotutela, sono quelli elencati  dall’art. 2, c. 1 del DM 11/02/1997, n.37:

  1. errore di persona;
  2. evidente errore logico o di calcolo;
  3. errore sul presupposto dell’imposta;
  4. doppia imposizione (quando ad esempio sulla stessa dichiarazione, per la quale c’è stata una dichiarazione integrativa, emettono due cartelle per lo stesso anno d’imposta)
  5. mancata considerazione di pagamenti d’imposta, regolarmente eseguiti;
  6. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
  7. sussistenza di requisiti per usufruire di deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
  8. errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall’amministrazione.

Ricordatevi che in ogni caso, non è possibile l’autotutela per gli atti per i quali sia intervenuta una sentenza passata in giudicato a favore dell’amministrazione e per i motivi addotti al giudice adito (Cass., Sez. 6^-5, 2 dicembre 2014, n. 255249; Cass., Sez. 5^, 20 febbraio 2015, n. 3442; Cass., Sez. 6^-5, 17 maggio 2017, n. 12491; Cass., Sez. 6”- 5, 9 aprile 2018, n. 8626). I ogni caso l’autotutela potrebbe ancora applicarsi nei casi previsti dall’art. 395 c.p.c., cioè quando spetta al contribuente il potere di impugnare per revocazione le sentenze per le quali l’amministrazione subirebbe danni anche economici che l’esercizio del potere di autotutela vuole evitare.

Napoli,li 05/03/2022

Avv. Giuseppe Marino

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