Autovelox, multa nulla senza omologazione e senza segnalazione

29112023

Autovelox, multa nulla senza omologazione e senza segnalazione

L’autovelox deve essere sottoposto a verifica annuale (omologazione), pertanto l’ente deve provare di ver effettuato le verifiche tramite esibizione del relativo certificato; Inoltre l’autovelox deve essere segnalato e ben visibile.

 

Riferimenti normativi: Art. 45, comma 6, D.Lgs. n.285/1992 – L’art. 142, comma 6-bis C.d.S  – ‘art. 142, comma 6-bis D.Lgs. n.285/1992 C.d.S

 

Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione Ordinanza 10505/2024 del 18 aprile 2024 , Corte Costituzionale sentenza n. 113 depositata il 18 giugno 2015

 

Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 1921/2019)  nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l’onere di allegazione è a carico dell’opponente, mentre l’onere della prova sulla orretta funzionalità dell’autovelox  soggiace alla regola ordinaria di cui all’art. 2697 c.c. Pertanto, grava sulla Pubblica amministrazione quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull’opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest’ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sull’esclusione della sua responsabilità nella commissione dell’illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall’amministrazione.

Pertanto quando non c’è alcuna prova circa l’avvenuta verifica della funzionalità dell’apparecchio utilizzato per l’accertamento dell’eccesso di velocità la multa è nulla.

A seguito  della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, D.Lgs. n.285/1992 (Corte Cost. sentenza n. 113/2015), il giudice deve accertare che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità siano periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento.

E’ illegittimo il verbale della polizia stradale che accerta la violazione dei limiti della velocità se lo strumento per il controllo elettronico utilizzato non è stato sottoposto alle verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 113 depositata il 18 giugno 2015, ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), ”nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura’.

La prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell’apparecchio non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità Cass. civ. n. 9645/2016). Non è certamente ricavabile dal verbale di accertamento, che non riveste fede privilegiata e quindi non fa fede fino a querela di falso.

L’art. 142, comma 6-bis C.d.S.,  dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione.

Napoli,li 07/09/2024

Avv. Giuseppe Marino

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