Avvisi di addebito Inps, tutto quanto c’è da sapere per difendersi
Dal 01/01/2011 l’INPS non emette più cartella di pagamento, l’avviso di addebito costituisce titolo esecutivo per l’iscrizione a ruolo, è indispensabile impugnarlo entro 40 gg dalla notifica tramite rito del lavoro. All’Inps non è consentito fare un rateizzo più di 24 rate, per accellerare l’iscrizione a ruolo, può essere utile chiedere il rateizzo e non pagare, così l’Inps trasmette subito l’iscrizione a ruolo senza aspettare 6 mesi. Tale operazione può essere utile per farsi rilasciare il Durc, in quanto all’agenzia entrate riscossione il rateizzo massimo è di 120 rate, all’Inps di sole 24 rate. Inoltre il Durc deve essere rilasciato se sussiste una contestazione sul debito contributivo art.3 e 8 D.M. 24/10/2007
Riferimenti normativi: Art. 24 del D.lgs 46/99, Art. 30 D.L.78/2010 – art. 3 e 8 del DM 24 ottobre 2007
Riferimenti di prassi: Circolare Inps 108/2003,
A decorrere dal 1° gennaio 2011, l’attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. In materia di contributi previdenziali non è più obbligatorio emettere cartella di pagamento, l’INPS è semplicemente obbligata ad emettere un avviso di addebito, se il contribuente paga entro 30gg o rateizza, l’Inps non procede all’iscrizione a ruolo all’agenzia delle entrate riscossione, altrimenti l’avviso bonario costituisce esso stesso il titolo esecutivo ai fini dell’iscrizione a ruolo. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 25, l’iscrizione a ruolo (l’emissione dell’avviso di addebito) è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.
L’avviso di addebito deve essere firmato digitalmente, deve essere debitamente motivato e notificato da indirizzo pec rientrante nei registri ufficiali ini pec.
L’impugnazione deve avvenire entro 40 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito con rito del lavoro, innanzi al Tribunale sezione lavoro
La rateazione amministrativa è la modalità di pagamento in forma rateale in massimo 24 rate, di quanto dovuto dal contribuente per l’esposizione debitoria nei confronti delle gestioni amministrate dall’INPS a titolo di contributi e sanzioni. Per il debito da rateizzare, alla data di presentazione della domanda, non devono risultare formati avvisi di addebito, né deve essere stato attivato il recupero tramite gli agenti della riscossione o gli uffici legali dell’INPS.
Con le determinazioni presidenziali 14 dicembre 2012 n. 229 e 9 maggio 2013 n. 113, il Presidente dell’Istituto ha approvato il “Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa” che, a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare INPS 12 luglio 2013, n. 108, costituisce l’unica fonte regolatrice della materia.
A norma dell’art. 8 del DM 24 ottobre 2007 il DURC deve essere rilasciato addirittura in presenza di crediti non ancora iscritti a ruolo o comunque in pendenza di contenzioso amministrativo o di contenzioso giudiziario.
L’art. 8 del DM 24 ottobre 2007 e il DM 30 gennaio 2015 recante disposizione in tema di “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva” (GU Serie Generale n.125 del 01-06-2015) escludono chiaramente che qualunque irregolarità negli adempimenti richiesti osti al rilascio del DURC, stabilendo piuttosto all’art. 3 che la regolarità sussiste comunque in caso di crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso ovvero crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza.
Articolo 24 DLgs 46/99 Iscrizioni a ruolo dei (Emissione di avviso di addebito per i) crediti degli enti previdenziali.
- I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo (richiesti con emissione di avviso di addebito), unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario (di emissione dell’avviso), al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.
- L’ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L’iscrizione a ruolo non è eseguita (l’avviso di addebito non è emesso), in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso (bonario), il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all’iscrizione a ruolo (ad emettere avviso di addebito) delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 25, l’iscrizione a ruolo (l’emissione dell’avviso di addebito) è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.
- Se l’accertamento effettuato dall’ufficio è impugnato davanti all’autorità giudiziaria, l’iscrizione a ruolo (l’emissione dell’avviso di addebito) è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.
- In caso di gravame amministrativo contro l’accertamento effettuato dall’ufficio, l’iscrizione a ruolo (l’emissione dell’avviso di addebito) è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall’articolo 25.
- Contro l’iscrizione a ruolo (l’emissione dell’avviso di addebito) il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (dalla data di ricezione dell’avviso di addebito). Il ricorso va notificato all’ente impositore.
- Il giudizio di opposizione contro il ruolo (l’avviso di addebito) per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l’esecuzione del ruolo (dell’avviso) per gravi motivi.
- Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario.
Articolo 30 DL 78/10 (Potenziamento dei processi di riscossione dell’INPS)
- A decorrere dal 1° gennaio 2011, l’attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
- L’avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l’indicazione dell’agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell’anagrafe tributaria alla data di formazione dell’avviso. L’avviso [, per i crediti accertati dagli uffici,] dovrà altresì contenere l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l’indicazione che, in mancanza del pagamento, l’agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L’avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell’ufficio che ha emesso l’atto. Ai fini dell’espropriazione forzata, l’esibizione dell’estratto dell’avviso di cui al comma 1, come trasmesso all’agente della riscossione secondo le modalità indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell’esibizione dell’atto stesso in tutti i casi in cui l’agente della riscossione ne attesti la provenienza (2).
[3. L’avviso di addebito, completo di tutti gli elementi di cui al comma 2, relativo alle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, il cui pagamento alle scadenze mensili o periodiche sia stato omesso in tutto o in parte, è consegnato all’agente della riscossione che provvederà al recupero nei termini fissati al comma 12, contestualmente alla notifica dell’avviso stesso al contribuente.] (3)
- L’avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. 5. L’avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità e i termini stabiliti dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (4).
- All’atto dell’affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, l’Inps fornisce, anche su richiesta dell’agente della riscossione, tutti gli elementi, utili a migliorare l’efficacia dell’azione di recupero.
[7. Per i crediti accertati dagli uffici, il debitore può proporre ricorso amministrativo avverso l’atto di accertamento nei termini previsti dalla normativa vigente, in relazione alla natura dell’obbligo contributivo, e comunque non oltre 90 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito. Il ricorso, presentato all’organo amministrativo competente a decidere sulle singole materie, dovrà obbligatoriamente essere trasmesso anche all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che provvederà a consegnare l’avviso di addebito all’agente della riscossione dopo la decisione di reiezione del competente organo amministrativo, nei termini fissati al comma 5, qualora entro 5 giorni dalla notifica della decisione stessa non sia data dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle somme dovute. In ogni caso il titolo dovrà essere consegnato all’agente non oltre i termini previsti per l’avvio della procedura di espropriazione forzata.] (5)
[8. La comunicazione di accoglimento parziale del ricorso, che comporta la rideterminazione degli importi addebitati con il titolo di cui al comma 1, contiene l’indicazione delle somme dovute e l’intimazione al pagamento entro 5 giorni dalla notifica. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento nel termine assegnato, il titolo sarà consegnato all’agente della riscossione nei termini fissati al comma 5. In ogni caso il titolo dovrà essere consegnato all’agente non oltre i termini previsti per l’avvio della procedura di espropriazione forzata.] (6)
[9. In caso di revisione in autotutela dell’atto di accertamento l’avviso di addebito cessa di avere validità e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvederà a notificare al debitore un nuovo avviso di addebito, ai sensi dei commi precedenti, per l’eventuale somma ancora dovuta.] (7)
- L’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è abrogato.
[11. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia stato proposto ricorso, in assenza di pagamento, l’agente della riscossione nei successivi trenta giorni e, sulla base del titolo esecutivo di cui al comma 1 e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata ai sensi dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Decorso un anno dalla notifica dell’avviso di accertamento, l’espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell’avviso di cui all’articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L’espropriazione forzata in ogni caso è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo e, in caso di riscossione frazionata, anche in pendenza di giudizio, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello entro il quale deve essere effettuato il pagamento..] (8)
[12. Nei casi previsti dal comma 3 l’agente della riscossione procederà all’espropriazione forzata trascorsi 30 giorni dalla data della consegna del titolo esecutivo da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.] (9)
- In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste con l’avviso di cui al comma 2 le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento. All’agente della riscossione spettano l’aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (10).
- Ai fini [della procedura di riscossione] di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all’INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall’avviso di addebito contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione (11).
- I rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.
(1) In riferimento al presente articolo, vedi anche: Circolare INPS 30 dicembre 2010, n. 168.
(2) Comma modificato dall’articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione e successivamente dall’articolo 8, comma 12, lett. b) del D.L. 2 marzo 2012, n. 16.
(3) Comma soppresso dall’articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione.
(4) Comma modificato dall’articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione.
(5) Comma soppresso dall’articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione.
(6) Comma soppresso dall’articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione.
(7) Comma soppresso dall’articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione.
(8) Comma soppresso dall’articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione.
(9) Comma soppresso dall’articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione.
(10) Comma modificato dall’articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione.
(11) Comma modificato dall’articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione.
Napoli,li 15/04/2022
Avv. Giuseppe Marino