Avviso Bonario obbligatorio per il 36 ter

Napoli

Sul controllo 36 ter, (quando l’ufficio chiede i documenti sulla dichiarazione dei redditi Unico o 730) l’omessa comunicazione dell’avviso bonario rende nulla la cartella.

La comunicazione d’irregolarità ex art. 36 ter è obbligatoria.

In caso di liquidazione delle imposte sulla base del controllo automatizzato, l’invio della preventiva comunicazione di irregolarità è obbligatorio, a pena di nullità della successiva cartella di pagamento, solo nel caso in cui dal controllo emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

Questo è l’orientamento della Cassazione, ma attenzione per il 36 bis (omessi versamenti)  è obbligatorio l’avviso bonario, se il contribuente ad esempio dichiara 100 e l’ufficio accerta 105, quindi si perviene a un risultato diverso da quello dichiarato, ma per il 36 ter è un’altra questione.

Il 36 ter, consiste nel chiedere documentazione al contribuente o nel rettificare le detrazioni, quini in re ipsa il controllo porta naturalmente a un risultato diverso da quello dichiarato.

Il  comma 4 dell’art. 36 ter del Dpr 600/73, prevede che: l’esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

Quindi il 36 ter al comma 4 subordina l’iscrizione a ruolo, al mancato pagamento dell’avviso bonario entro 30 gg dal ricevimento.

L’art. 36 ter, a differenza dell’art. 36 bis che comporta soltanto un controllo automatico sulla dichiarazione, prevede un’attività di controllo effettuata da funzionari con un grado di approfondimento elevato.

La divergenza tra i due istituti, ha spinto il legislatore a prevedere, nel caso dell’art. 36 ter, una fase procedimentale necessaria, di garanzia per il contribuente. Il comma 4, infatti, prevede espressamente l’obbligo per l’amministrazione di comunicare, con un’apposita dichiarazione, i motivi di rettifica al contribuente.

Quindi l’avviso bonario non solo deve essere inviato, ma deve essere anche motivato.

L’art.6 della L.212/2000 stabilisce al comma 1: L’amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

L’art.6 della L.212/2000 stabilisce al comma 5: Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell’ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Sentenze favorevoli all’interpretazione su esposta: Cass.15312/2014, Cass. n. 3948/2011, Cass n. 8342/2012,

Dott. Giuseppe Marino

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