Tassa automobilistica si prescrive dopo tre anni, le Regioni non possono modificare la prescrizione
Riferimenti normativi: Art.3 del D.L. n.2/1986
Riferimenti giurisprudenziali: Corte Costituzionale Sent. n. 311 del 2 ottobre 2003, Cass. Sent. n. 3658 del 28 febbraio 1997
L’art.3 del D.L. n.2/1986 stabilisce che: L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte
Eventuali Leggi regionali di proroga dei termini sono illegittimi – Sent. n. 311 del 2 ottobre 2003 (dep. il 15 ottobre 2003) della Corte Costituzionale: È costituzionalmente illegittimo l’art. 24, comma 2, della Legge Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15, che ha stabilì la proroga al 31 dicembre 2003 del termine scadente il 31 dicembre 2002 per il recupero delle tasse automobilistiche spettanti alla Regione relativamente all’anno 1999. (La Corte stabilì che “il legislatore statale, pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa unitamente ad un limitato potere di variazione dell’importo originariamente stabilito, nonché l’attività amministrativa relativa alla riscossione ed al recupero della tassa stessa, non ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della disciplina del tributo” che non può definirsi come tributo proprio della regione dal momento che la tassa è stata “attribuita” alle regioni, ma non “istituita” dalle stesse)che una eventuale proroga del termine di prescrizione triennale effettuata dall’ente con legge regionale è da considerarsi illegittima ed incostituzionale in quanto costituisce una violazione dell’art.117 della costituzione commi 1,2 e 4, che attribuisce tale potere esclusivamente allo stato come sancito dalla sentenza della corte costituzionale n. 296 del 26/09/2003.
La prescrizione quinquiennale della Legge Regionale Toscana n. 31 del 18/02/2005, per fare un esempio, non è legittima.
Orbene in Tema di tasse automobilistiche le Regioni non hanno competenza, essendo un tributo statale devoluto alle regioni.
Ogni legge regionale che modifichi le norme nazionali deve ritenersi inapplicabile.
Sent. n. 3658 del 28 febbraio 1997 (dep. il 28 aprile 1997) della Corte Cass., Sez. I civ. – Il pagamento della tassa di possesso sugli autoveicoli deve avvenire entro il termine di tre anni così come previsto dall’art. 3, del D.L. n. 2/1986 che ha determinato la modifica del precedente termine prescrizionale biennale stabilito dal disposto dell’art. 5, D.L. n. 953/1982.
Richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione e, segnatamente, la sentenza n. 16412/2007, l’omessa notifica dell’avviso di accertamento della tassa automobilistica, rende nulla l’intera procedura di riscossione.
Napoli,li 26/04/2023
Avv. Giuseppe Marino
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