L’omessa comunicazione preventiva d’irregolarità 36 bis rende nulla la cartella.
Molti connazionali, che vanno in pensione si trovano puntualmente destinatari di una cartella per insufficiente versamento delle imposte sulla tassazione separata.
Orbene sappiate, che la cartella è nulla se non è stato notificato l’avviso bonario, che non solo applica la sanzione del 10% e non del 30%, ma è priva degli aggi di riscossione.
Non c’è alcuna necessità di difformità tra accertato e dichiarato, anche perché la tassazione la fa il sostituto d’imposta (datore di lavoro) e quindi che cosa ne può sapere il sostituito lavoratore?
Purtroppo in Commissione Tributaria ci sono molti giudici che ritengono non necessario l’avviso bonario, in mancanza di difformità tra accertato e dichiarato.
Tale assunto non è conforme al dettato normativo.
Riferimenti normativi: Art. 1, comma 412, I. 30 dicembre 2004, n. 311, Art. 6, commi 2 e 5 della L. n. 212/2000
Riferimenti giurisprudenziali: Cass., 7291/2020, Cass.18398/2018, Cass.12927/2016, Cass.11000/2014.
L’art. 1, comma 412, I. 30 dicembre 2004, n. 311, sancisce l’obbligo per l’amministrazione finanziaria di comunicare mediante raccomandata l’esito dell’attività di liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.
La Cassazione infatti affermato che in tema di riscossione delle imposte, l’art. 1, comma 412, I n. 311 del 30 dicembre 2004, obbliga l’Agenzia delle Entrate, in esecuzione di quanto sancito dall’art. 6, commi 2 e 5 della L. n. 212/2000, a comunicare al contribuente l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973, n. 600, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, sicchè l’omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza o meno di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (Cass., 7291/2020 Cass.11000/2014; Cass.12927/2016). Pertanto, nell’ipotesi di controlli automatizzati per redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell’art. 1, comma 412, cit. l’Ufficio è tenuto a comunicare preventivamente al contribuente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l’esito dell’attività di liquidazione, altrimenti il provvedimento di iscrizione a ruolo è nullo (Cass.18398/2018). Trattasi infatti di ipotesi nelle quali l’imposta non è autoliquidata dal contribuente medesimo, sicchè la preventiva comunicazione diventa elemento indispensabile per la quantificazione del debito d’imposta.
Napoli,li 02/03/2022
Avv. Giuseppe Marino