Se la cartella è il primo atto è necessario rendere esplicita la norma di riferimento, la decorrenza degli interessi e la tipologia degli stessi (interessi di mora, interessi ordinari), se si tratta di intimazione, questi devono indicare i saggi di interesse per le diverse annualità.
Riferimenti normativi: artt. 7 e 17 della L. 212/2000
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Ordinanza n.10493/2024 del 18/04/2024 – Cass., SS.UU n. 22281/2022 del 14/07/2022
La SupremaCorte, a Sezioni Unite, ha recentemente chiarito che la cartella di pagamento, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della l. n. 241 del 1990; se invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi (es. 36 bis), al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati – per endere comprensibile la pretesa, è necessario indicare, tipologia, natura e decorrenza degli interessi richiesti al contribuente.
Napoli, 22/04/2024
Avv. Giuseppe Marino