Come fatturare le spese di lite liquidate in sentenza come difensore antistatario
La fattura va emessa nei confronti del cliente e la ritenuta la opera chi effettua il pagamento (ossia l’ufficio soccombente), l’iva la paga l’ufficio non a titolo di rivalsa ma a titolo di condanna, in ogni caso nella descrizione è consigliabile scrivere, spese di lite come da sentenza n… del…emessa dalla CTP di …pagamento effettua dall’agenzia entrate di…
Quando l’ufficio paga direttamente il difensore per statuizione del giudice tributario, ai sensi dell’art. 25 del Dpr 600/73 lo status di sostituto d’imposta è attribuito a chiunque corrisponda compensi per prestazioni professionali, anche se queste ultime sono state rese nell’interesse di terzi ed anche se l’adempimento del pagamento è disposto in modo coattivo in base a sentenza di condanna.
nell’ipotesi di distrazione delle spese a favore del difensore della parte vincitrice ex art. 93 c.p.c., il diritto che, in base alla pronuncia giudiziaria, viene a costituirsi a favore del difensore comporta che egli possa pretendere, in linea di principio, nei confronti diretti del soccombente, anche quanto dovutogli a titolo di IVA.
Il pagamento della somma corrispondente all’IVA eseguito dal soccombente rileva solo come costo del processo e viene effettuato non a titolo di rivalsa ma di condanna, per effetto della quale il soccombente si presenta, solo e sempre, quale obbligato a tenere indenne la controparte, al pari di ogni altro onere patrimoniale, dal costo del processo.
Quindi a parere di chi scrive non è corretto il modus operandi dell’ufficio che paga netto iva e pretende che limitatamente alle società, il cliente deve pagare l’iva.
Circolare del 06/12/1994 n. 203.
I paramentri minimi previsti sono quelli del 03/04/2014 (D.M. 10/03/2014 N.55 TABELLE N.23 E 24), per cui qualsiasi condanna alle spese al di sotto di tale limite viola il Decreto Ministeriale.
Napoli,li 29/09/2021
Dott. Giuseppe Marino
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