Come fatturare le spese di lite pagate dall’agenzia delle entrate

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Come fatturare le spese di lite liquidate in sentenza  come difensore antistatario

La fattura va emessa nei confronti  del cliente e la ritenuta la opera chi effettua il pagamento (ossia l’ufficio soccombente), l’iva la paga l’ufficio non a titolo di rivalsa ma a titolo di condanna, in ogni caso  nella descrizione è consigliabile scrivere, spese di lite come da sentenza n… del…emessa dalla CTP di …pagamento effettua dall’agenzia entrate di…

Quando l’ufficio paga direttamente il difensore per statuizione del giudice tributario, ai sensi dell’art. 25 del Dpr 600/73 lo status di sostituto  d’imposta è   attribuito  a  chiunque  corrisponda  compensi  per  prestazioni  professionali,  anche se queste ultime  sono  state   rese  nell’interesse  di  terzi  ed anche se l’adempimento del pagamento è  disposto in modo coattivo in  base a sentenza di condanna.

nell’ipotesi di distrazione delle spese a favore del difensore della parte  vincitrice ex  art.  93  c.p.c.,  il  diritto  che,  in  base  alla  pronuncia  giudiziaria, viene a costituirsi  a  favore  del  difensore    comporta    che  egli   possa   pretendere,  in linea di principio, nei confronti  diretti  del  soccombente, anche quanto dovutogli a titolo di IVA.

Il   pagamento    della   somma  corrispondente  all’IVA eseguito dal soccombente rileva solo come costo del processo  e  viene  effettuato non a titolo di rivalsa ma di condanna, per effetto della quale  il  soccombente si presenta, solo e sempre, quale obbligato a  tenere  indenne  la  controparte, al pari di ogni altro onere patrimoniale, dal costo del processo.

Quindi a parere di chi scrive non è corretto il modus operandi dell’ufficio che paga netto iva e pretende che limitatamente alle società, il cliente deve pagare l’iva.

Circolare del 06/12/1994 n. 203.

I paramentri minimi previsti sono quelli del 03/04/2014 (D.M. 10/03/2014 N.55 TABELLE N.23 E 24), per cui qualsiasi condanna alle spese al di sotto di tale limite viola il Decreto Ministeriale.

Napoli,li 29/09/2021

Dott. Giuseppe Marino

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