Il diritto dell’accesso agli atti ex L. 241/90 e il reato di omissione di atti d’ufficio
Come far valere i propri diritti
L’ufficio pubblico deve provvedere entro 30 gg, trascorsi 180 gg scattano risarcimento danni, condanna a provvedere e responsabilità penale.
Quante volte fate una domanda a un ente pubblico, la reiterate e nessuno vi risponde? C’è un modo per ottenere i vostri diritti, con un iter semplice la cui mancanza da parte dell’amministrazione pubblica comporta il reato di omissione di atti di ufficio.
L’art. 22 comma 2 della Legge 241/90 stabilisce che L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, imponendo l’obbligo per le Pubblica amministrazione di concludere i procedimenti amministrativi, quindi anche la richiesta di accesso agli atti, entro il termine generale di 30 gg (art. 2 secondo comma della L. 241/90) e comunque mai oltre i 180 gg (art. 2 quarto comma della L. 241/90).
Quali sono le conseguenze della mancata risposta dell’ufficio pubblico?
La norma legge (art. 2 bis L. 241/90) prevede un risarcimento per i danni connessi alla mancata conclusione del procedimento nei termini (i danni vanno provati), Gli effetti conseguenti all’omissione dell’ufficio sono la condanna a provvedere, l’obbligo di risarcire il danno arrecato e la responsabilità penale per il reato di omissione atti di ufficio ex art. 328 del c.p.
Quindi conviene fare l’istanza di accesso agli atti ex L.241/90 con la quale si richiede ex Legge 241/90 di conoscere il nominativo del funzionario responsabile e le ragioni del ritardo, se non provvedono, trascorsi altri 30 gg conviene fare una seconda raccomandata e allo scadere degli 180 gg una terza con la quale si avverte che ci sarà un esposto alla Procura della repubblica, il pubblico ufficiale che entro 30 giorni dalla richiesta, o in un tempo più lungo come sopra citato, non compie l’atto e non risponde spiegando le ragioni del ritardo commette il reato di omissione di atti d’ufficio.
Ricordatevi che non conviene mai, quando fate una denuncia alla Procura accusare nessuno, quindi non citate reati, raccontate semplicemente i fatti e chiedete all’autorità giudiziaria di accertare eventuali responsabilità penali.
Questo importante consiglio vi salverà dall’imputazione del reato di calunnia, se eventualmente la procura non ritenesse sussistere alcun reato penale.
In caso di effettivo o potenziale risarcimento danni potete anche fare una segnalazione alla Corte dei Conti per il danno erariale.
Un esposto è una denuncia-segnalazione che qualsiasi cittadino può presentare di persona o inviare per corrispondenza, mediante Servizio Postale o tramite e-mail, alla Procura Regionale della Corte dei conti territorialmente competente rispetto al luogo in cui è avvenuto il presunto danno erariale.
Napoli,li 29/09/2021
Dott. Giuseppe Marino
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