Il consigliere di amministrazione è responsabile in solido per l’obbligo di vigilanza per qualsiasi materia (tributaria, ambientale), salvo che non ci sia una delega, resta a mio parere indispensabile il modello organizzativo 231.
Onde evitare responsabilità è indispensabile che il membro del cda manifesti a verbale il proprio dissenso o faccia conferire la delega per specifiche funzioni a soggetti specifici.
Riferimenti normativi: art. 2392 cc, d.lgs. 6/2003
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. pen. 11087/2022 – Cass. pen. n. 11087/2022
In assenza di deleghe su specifiche materie o attribuzioni, nella fattispecie in materia tributaria
ogni membro del cda è responsabile in solido
- è investito dei compiti di amministrazione diretta e ha uno specifico obbligo di vigilanza sull’andamento della gestione societaria
- è gravato della responsabilità solidale per gli illeciti deliberati o posti essere dal Cda
- risponde del reato a titolo o di dolo generico per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato o comunque di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino
In presenza di delega specifica e le materie sono attribuite a uno o più amministratori:
- i reati compiuti investono esclusivamente la responsabilità penale dei consiglieri a esse delegati
- salva la responsabilità solidale dell’intero Cda nel solo caso di violazione dolosa
- del dovere di informazione che grava sui singoli amministratori sull’andamento della gestione sociale e sulle operazioni più significative
- dell’onere di attivarsi in presenza di segnali di allarme per assumere ulteriori informazioni rispetto a quelle fornitegli dagli organi delegati e di fare quanto possibile per impedire il compimento dell’atto pregiudizievole o eliderne le conseguenze dannose salvo il meccanismo di esonero contemplato dal terzo comma dell’art.2392 cod. civ. che prevede l’esternazione e l’annotazione dell’opinione in contrasto da parte del consigliere dissenziente nonché immune da colpa- degli illeciti deliberati dal consiglio anche se in fatto non decisi o compiuti da tutti i suoi componenti. Diversa è invece l’ipotesi in cui specifiche materie siano state attribuite ad uno o più amministratori, nel qual caso gli illeciti compiuti investono esclusiva- mente la responsabilità dei consiglieri ad esse delegati, salva in tal caso la responsabilità solidale dei consiglieri non operativi, ovverosia esenti da delega, in conseguenza non già della posizione di garanzia sancita dall’art. 2392, primo comma, cod. civ., bensì per effetto della violazione dolosa o colposa del dovere di informa- zione che grava, anche a seguito della riforma legislativa attuata con il d.lgs. 6/2003, sui singoli amministratori in ordine all’andamento della gestione sociale e sulle operazioni più significative che pone su costoro, in presenza di segnali di allarme, l’onere di attivarsi per assumere ulteriori informazioni rispetto a quelle fornitegli dagli organi delegati e di fare quanto nelle loro possibilità per impedire il compimento dell’atto pregiudizievole o eliderne le conseguenze dannose.‘, 4. Tutto ciò premesso, risulta affermato dall’ordinanza impugnata, senza che l’assunto sia stato fatto oggetto di alcuna specifica confutazione, che all’in- terno del consiglio di amministrazione del Consorzio, a nessuno dei consiglieri che ne erano parte fosse stata attribuita alcuna delega.
Non c’è dubbio che la riforma del 2003 abbia alleggerito gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di deleghe, responsabili verso la società nei limiti delle attribuzioni proprie, quali stabilite dalla disciplina normativa, rimuovendo l’obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione (già contemplato dall’art. 2392 cc, comma 2) e sostituendolo con l’onere di agire informato e con il potere di richiedere ulteriori informazioni; ma trattasi di disposizioni applicabili solo in presenza di materie delegate o al comitato esecutivo o a uno o più consiglieri.
Napoli,li 20/04/2022
Avv. Giuseppe Marino