Il Contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza
Non è raro che una sentenza contenga un contrasto tra dispositivo e motivazione, ad esempio nella motivazione dà ragione al contribuente e nel dispositivo rigetta il ricorso, configurando una prevalenza della motivazione sul dispositivo, orbene, prima di procedere all’appello o al ricorso per Cassazione è consigliabile procedere all’istanza di correzione. Se invece il dispositivo è prevalente con la motivazione bisogna procedere con l’appello nei giudizi di merito e con la revocazione in Cassazione.
Riferimento normativo: art. 156 c.p.c., art. 287 cod. proc. civ. artt. 1, comma 2 del d. lgs. n. 546/1992, art. 132 del c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att., Art. 112 del c.p.c.
Riferimento giurisprudenziale: Cassazione, ordinanza n. 6884/2023, Cass.37849/2021, Cass., n. 22122/2021; Cass., n. 11057/2021; Cass., n. 33650/2019; Cass.n. 26074/2018, Cass. 4188/79; Cass.16/78 e Cass.2784/68), Cass. SS.UU, n. 22232/2016 del 03/11/2016
Il contrasto tra motivazione e dispositivo comporta dei rimedi “atipici” e non contemplati direttamente nella nostra legislazione. La giurisprudenza di legittimità ha cercato di risolvere in maniera adattabile alle singole fattispecie che si sono verificate, così si è stabilito che la differenza tra motivazione e dispositivo può essere risolta con una istanza di correzione quando la motivazione sia prevalente rispetto al dispositivo in evdiente contrasto con essa. Quando, invece, il dispositivo sia prevalente rispetto alla motivazione il vizio sarà censurabile tramite il rimedio dell’impugnazione. In sede di legittimità ossia in Cassazione, la discordanza tra motivazione e dispositivo è recuperabile solo con il rimedio della revocazione. Cassazione, ordinanza n. 6884/2023 depositata l’08/03/2023.
Il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale, se si verifica un errore materiale, tale è correggibile con la procedura ex art. 287 cpc, qualora invece, l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo ossia nella ricostruzione dell’iter logico giuridico alla base della decisione. La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. SS.UU, n. 22232/2016 del 03/11/2016)”.
“il contrasto tra motivazione e dispositivo che dà luogo alla nullità della sentenza si deve ritenere configurabile solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale. Una tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in cui il detto contrasto sia chiaramente riconducibile a semplice errore materiale, il quale trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni – distinguendosi, quindi, sia dall’error in indicando deducibile ex art. 360 c.p.c., sia dall’errore di fatto revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4 – ed è quello che si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato ictu ()culi, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza” (Cass. 17392/04 e 10129/99). I principi sopra enunciati hanno trovato esplicita condivisione in numerose successive pronunce, anche recenti, tra cui Cass. n. 16488 del 2006, n. 22433 del 2017, n. 5939 del 2018, Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26074 del 17/10/2018 secondo cui “il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale”
Napoli,li 20/03/2023
Avv. Giuseppe Marino
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