Dal 01/01/2022 ulteriori limiti insensati al contante, da 1000 euro obbligo di tracciabilità, quando all’estero non si possono portare contanti da 10.000,00 in poi
Dal 01/01/2022 pagamenti in contante, finanziamenti dei soci, il pagamento di amministratori o di altre spese, pagamento dei dipendenti, i prelievi di utili da parte dei soci fino a 999,99 euro.
Si vuole far credere che la stretta sul contante serva a combattere l’evasione fiscale, tale convinzione è completamente infondata, che senso ha permettere di portare all’estero fino a 9.999,00 euro e poi limitare a livello nazionale la circolazione del contante a 999,00?
Fino a prova contraria gli evasori i soldi li portano all’estero, non li tengono in Italia, dove il segreto bancario non esiste più.
Come quando obbligarono ad emetter assegni non trasferibili, imposizione che ha impoverito tanti commercianti, che con i post datati li cedevano ai fornitori e campavano tutti, questa è un’altra imposizione senza senso.
Ovvero l’unico senso che posso dare a tale disposizione è far bene al sistema bancario, che guadagnerà su ogni transazione con carta di credito e su ogni bonifico effettuato.
Inoltre sappiate che per ogni euro la banca ne presta 10, per cui meno soldi circolano, più le banche concedono prestiti su denaro non posseduto e più guadagnano.
Gli artt. 49 e 63 del dlgs 231/07, dal comma 3-bis, inserito dall’art. 18, comma 1, lett. a) e b) del dl 26/10/19, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 dal 01/01/2022 impongono un nuovo limite al contante a 999,99 trasferibili fra privati cittadini, società ed enti.
Il valore del pagamento in contante di cui all’art. 49, comma 1 del dlgs 231/07, come evidenziato dalla relazione ministeriale di accompagnamento al decreto 151/09, va inteso come valore complessivamente da trasferire in unica soluzione, anche cumulando diverse tipologie di mezzi di pagamento al portatore (es. contanti, titoli al portatore), mentre nessun cumulo si realizza nel momento in cui il frazionamento temporale, sia conseguenza di un preventivo accordo contrattuale fra le parti.
Ad esempio una fattura di 3200,00 per la vendita di un bene, va categoricamente pagata con mezzi tracciabili, la circolare Mef del 16 gennaio 2012 n. 2 stabilisce che l’importo di 1.000 euro è riferito alla somma complessiva del trasferimento. Pertanto, è vietato anche suddividere artificiosamente un unico importo di 1.000 euro, o superiore, in più pagamenti in contanti di importo singolarmente inferiore al limite previsto, ma relativi alla medesima transazione economica.
Un contratto di prestazione d’opera, ad esempio un pittore che prende per pitturare casa 2500 euro, da pagarsi in 5 rate mensili, in questo caso se tale accordo emerge dal contratto non si dovrebbero incontrare problemi.
Tutti i soggetti, che ai sensi dell’art. 3, comma 4 del decreto che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri clienti (dottori commercialisti consulenti, consulenti del lavoro, Ragionieri etc..) o dei propri associati (Caf. Patronati, associazione tipo confcommercio, confartigianato ) attività in materia di contabilità e tributi, che gestiscono professionalmente la tenuta di contabilità ordinarie nei confronti dei propri clienti, devono rispettare la normatiriclaggio con l’obbligo di segnalare le operazioni sospette dei propri clienti. Gli operatori dovranno attenzionare non solo le registrazioni di fatture (in acquisto o vendita) pagate in contanti dai clienti in unica soluzione o in rate oltre soglia ma in ambito societario, anche i finanziamenti dei soci in contanti, il pagamento di amministratori o di altre spese, i prelievi di utili da parte dei soci.
Sono state apportate modifiche al sistema sanzionatorio l’art. 63 del dlgs 231/07 modificato , per le violazioni commesse e contestate a partire dal 01/01/ 2022 il minimo edittale della sanzione passa da 2.000 a 1000 euro. Tale sanzione risulta applicabile sia a chi concretamente paga la cifra oltre la soglia sia a chi la riceve.
Per le violazioni di cui all’art. 49, comma 1, l’art. 65, comma 9, è ammesso l’utilizzo dell’oblazione, ai sensi dell’art. 16 del dlgs 689/81, sia per i soggetti che commettono l’infrazione nel trasferimento di contanti e titoli al portatore, sia per chi, essendo a ciò tenuto, omette di comunicare tale irregolarità.
L’istituto è più conveniente per le irregolarità in tema di contanti nel momento in cui i minimi edittali passeranno da 2.000 a 1.000 euro portando il costo dell’oblazione a diminuire rispettivamente da 4.000 a 2.000 euro.
Nessun beneficio per chi omette di segnalare alla direzioni territoriali le irregolarità, come ad esempio i professionisti. In questi casi, infatti, le soglie edittali di chi omette la segnalazione (ai sensi dell’art. 63, comma 5) restano fissate da 3.000 a 15.000 euro. In questo caso oblare continuerà a costare 5.000 euro (1/3 del massimo) per chi, avendone l’obbligo, omette di segnalare l’irregolarità.
Napoli,li
Dott. Giuseppe Marino 28/12/2021
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