
Il concetto di Imposta evasa ai fini penali
Le perdite vanno scomputate, cosa che l’ufficio delle entrate non effettua, ma occorre darne prova.
Corte di cassazione, sentenza n. 16865/2021
L’agenzia delle entrate nella fretta di notificare gli accertamenti, calcola il reddito senza i componenti negativi e procede a denunciare i contribuenti.
A parte l’obbligo eurocomunitario del contraddittorio preventivo, che se fosse fatto farebbe risparmiare il processo penale e le tasse relative, l’agenzia delle entrate che dovrebbe operare secondo correttezza e buona fede, calcola spesso imposte da pagare non corrispondenti al reale, che superano le soglie penali.
L’imposta evasa, ai fini penali, in realtà si determina al netto dei componenti negativi, ma è il contribuente a doverne fornire la prova, attraverso la risultanza delle scritture contabili o comunque a produrre in giudizio elementi concreti per dimostrarne l’esistenza.
La sentenza riguardava il caso di un legale rappresentante di una società imputato per il reato di omessa dichiarazione, ai sensi dell’art. 5, dlgs n. 74/2000, per non aver presentato la dichiarazione relativa all’Ires, con superamento della soglia di punibilità prevista dalla normativa penale.
Deve però rilevarsi che secondo il costante orientamento delle Sezioni Civili, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, in virtù dell’art. 2, comma 6.bis, del d.l. n. 90 del 1990, convertito in L. n. 165 del 1990, avente, come norma interpretativa, efficacia retroattiva, sia l’art. 74 del d.P.R. n. 597 del 1973 che l’art. 75 (ora 109, comma 5) del d.P.R. n. 917 del 1986 devono intendersi nel senso che le spese ed i componenti negativi sono deducibili anche se non risultino dal conto dei profitti e delle perdite, purché siano almeno desumibili dalle scritture contabili ( Cass.Sez. 5, n. 8322 del 27/04/2016,).
Napoli,li 11/06/2021
Dott. Giuseppe Marino
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