
La differenza tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni si distingue non per la materialità del fatto che può anche essere identica bensì per l’elemento intenzionale, basato sulla convinzione di averne un diritto (esercizio arbitrario delle proprie ragioni) o sulla consapevolezza di non averne alcun diritto preesistente (estorsione).
Il reato di estorsione si configura quando, Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, quindi l’agente mira a conseguire un profitto ingiusto con la coscienza che quanto pretende non gli è dovuto;
Il reato di nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, si configura quando Chiunque, al fine indicato nell’articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone. L’agente è animato dal fine di esercitare un suo preteso diritto nella ragionevole opinione, anche errata, della sua sussistenza, pur se contestata o contestabile.
Un esempio chiarisce la differenza:
Tizio senza ragione si rivolge a un commerciante Caio e gli chiede un contributo per i carcerato con violenza o minaccia, commette il reato di estorsione.
Tizio erede di Caio, vantando un diritto, si rivolge a Sempronio anch’egli legittimo erede di Caio e con violenza o minaccia, pretende una quota ereditaria differente da quella emersa, perché contestata commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 c.p.)
Come si evince nel reato di estorsione, l’agente non ha alcuna ragione o diritto preesistente, mentre nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni sussiste un diritto o una ragione.
L’art. 629 Codice Penale disciplina il Reato di estorsione
Chiunque, mediante violenza [581] o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da da euro 5.000 a euro 15.000(5), se concorre taluna delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.
L’art. 393 disciplina l’esercizi arbitrario delle proprie ragioni
Chiunque, al fine indicato nell’articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell’offeso [c.p.p. 336-340], con la reclusione fino a un anno(2).
Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a euro 206.
La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi [585].
Napoli,li 07/11/2021
Dott. Giuseppe Marino
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