Efficacia in sede tributaria del giudicato penale

08092024

 Efficacia in sede tributaria del giudicato penale alla luce della riforma tributaria applicabile retroattivamente ai giudizi in corso come previsto dalla Cassazione con  ordinanza 23570,  del 03/09/2024 – Eliminato il doppio binario penale e tributario

Prima della riforma esisteva un doppio binario, per cui paradossalmente si poteva essere colpevoli in sede tributaria e innocenti in sede penale. Nel periodo ante riforma la sentenza penale di assoluzione pur sussistendo il doppio binario, non impediva al giudice tributario di tenerne conto al fine della decisione come giudicato esterno e  non nè impediva il deposito anche fuori termine, essendo la sentenza un atto pubblico rilevabile anche d’ufficio. Quindi la sentenza penale aveva influenza se i fatti fossero stati gli stessi sulla sentenza tributaria, ma tale influenza era sistematicamente disattesa dai giudici tributari.

Con l’entrata in vigore del Dlgs 87/2024  in data 29/06/2024 il giudicato penale entra a tutti gli effetti nel processo tributario.

Riferimenti normativi: decreto legislativo 87/2024, entrato in vigore il 29 giugno 2024, il cui articolo 1, comma 1, lettera m) ha introdotto, nel corpo del decreto legislativo 74/2000, il nuovo articolo 21 bis – Art. 20 del dlgs n. 74/2000, art. 654 del codice di procedura penale

Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione ordinanza 23570/2024 del  03/09/2024, Corte Cass., sez. trib 25632/2021 Corte Cass., sez. trib., n. 27954/2009 e Corte Cass., sez. trib., n. 11785/2020, Corte Cass., sez. VI, n. 48/2021

Il vecchio art. 20 del dlgs n. 74/2000 poneva la regola, detta del doppio binario per cui il procedimento di accertamento e il processo tributario non si sospenevano per la pendenza del processo penale sui medesimi fatti e non esisteva, quindi, alcun rapporto di pregiudizialità rispetto alla normativa passata fra il processo penale e quello tributario.

Quindi il legislatore sceriffo delle tasse contrariamente a quando esisteva prima con la pregiudiziale tributaria poi abrogata, stabiliva che ciascuno processo (tributario e penale)  fosse autonomo.

Si pensi alla sostanziale differenza degli strumenti probatori esistenti nei due processi (Nel processo tributario non era ammessa la prova testimoniale e  assumevano valore le presunzioni) per cui il contribuenete era soggetto a una presunzione di colpevolezza nel processo tributario.

Per cui si poteva essere assolti a livello penale per falsa fatturazione ed essere colpevoli a livello tributario, un’assurdità irragionevole e frutto di politici, prevenuti e ideologicamente contrari a chi lavora.

Il Giudicato penale ai sensi dell’art. 654 del codice di procedura penale   non aveva automatica efficacia di giudicato nel processo tributario: infatti il menzionato articolo 654 c.p.p. prevede che nei confronti dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo (in cui è previsto l’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale) solo a due condizioni: Che i fatti accertati siano  stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale; Che la legge civile non ponga  limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.

Quest’ultimo presupposto impediva l’utilizzo in sede tributaria, tuttavia la circostanza che il giudicato penale non facesse prima stato nel giudizio tributario, non significava che il giudice tributario potesse ignorarlo completamente, essendo chiamato a una puntuale valutazione della coincidenza dei fatti sui quali si è definitivamente pronunciato il giudice penale con quelli contestati in sede tributaria.

L‘efficacia vincolante del giudicato penale si produceva soltanto nei confronti di chi fosse stato parte del giudizio penale mentre, era escluso chi non avesse partecipato al processo,  l’efficacia vincolante del giudicato penale non poteva mai operare automaticamente nel processo tributario invocando la sussistenza del doppio binario.

La sentenza penale non aveva un’automatica valenza di cosa giudicata nel processo tributario avente a oggetto gli stessi fatti, ben potendo comunque essere presa in considerazione dal giudice tributario come possibile fonte di prova  Corte Cass., sez. trib., 30 dicembre 2009, n. 27954 e Corte Cass., sez. trib., 14 maggio 2010, n. 11785, ma di fatto sistematicamente disattesa dai giudici tributari di merito.

Secondo la  Cassazione l’aver depositato la sentenza come fonte di prova  sebbene prodotta  quasi al termine del giudizio di appello, l’eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito poiché prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte, ed essendo un atto pubblico, è rilevabile anche d’ufficio (Corte Cass., sez. VI, 7 gennaio 2021, n. 48). Sarebbe stato impossibile per il contribuente anticipare nelle proprie difese una sentenza penale che non era ancora stata pronunciata.

Finalmente il 29/06/2024 entra in vigore la riforma voluta dal governo Meloni, con il decreto legislativo 87/2024, all’ articolo 1, comma 1, lettera m) è stato  introdotto, nel corpo del decreto legislativo 74/2000, il nuovo articolo 21 bis, che stabilisce che il giudicato penale entra nel processo tributario, ponendo fine a un ingiustizia senza precedenti.

Il problema è stabilire anche in base al principio del favor rei sulle sanzioni tributarie, se la nuova norma sia applicabile ai giudizi in corso.

La Cassazione con l’ordinanza 23570, sezione Tributaria del 03/09/2024 ha stabilito che il nuovo articolo 21 bis del Dlgs 74/2000 in base al quale la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi  si applichi anche ai casi in cui la sentenza penale dibattimentale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 87 del 2024, purché, alla data di entrata in vigore del dlgs ossia il 29/06/2024, sia ancora pendente il giudizio tributario in relazione ai medesimi fatti: ne consegue che, spiegando la sentenza penale di assoluzione efficacia di giudicato nell’ambito del giudizio di legittimità con riferimento all’esistenza dei fatti posti a base delle riprese fiscali, deve ritenersi, anche con riferimento al giudizio tributario, che tali fatti non sussistono.

Quindi se sì è innocenti a livello penale, lo si è anche a livello tributario, giustizia è fatta!!

Napoli,li 08/09/2024

Avv. Giuseppe Marino

 

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