
Efficacia in sede tributaria del giudicato penale alla luce della riforma tributaria applicabile retroattivamente ai giudizi in corso come previsto dalla Cassazione con ordinanza 23570, del 03/09/2024 – Eliminato il doppio binario penale e tributario
Prima della riforma esisteva un doppio binario, per cui paradossalmente si poteva essere colpevoli in sede tributaria e innocenti in sede penale. Nel periodo ante riforma la sentenza penale di assoluzione pur sussistendo il doppio binario, non impediva al giudice tributario di tenerne conto al fine della decisione come giudicato esterno e non nè impediva il deposito anche fuori termine, essendo la sentenza un atto pubblico rilevabile anche d’ufficio. Quindi la sentenza penale aveva influenza se i fatti fossero stati gli stessi sulla sentenza tributaria, ma tale influenza era sistematicamente disattesa dai giudici tributari.
Con l’entrata in vigore del Dlgs 87/2024 in data 29/06/2024 il giudicato penale entra a tutti gli effetti nel processo tributario.
Riferimenti normativi: decreto legislativo 87/2024, entrato in vigore il 29 giugno 2024, il cui articolo 1, comma 1, lettera m) ha introdotto, nel corpo del decreto legislativo 74/2000, il nuovo articolo 21 bis – Art. 20 del dlgs n. 74/2000, art. 654 del codice di procedura penale
Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione ordinanza 23570/2024 del 03/09/2024, Corte Cass., sez. trib 25632/2021 Corte Cass., sez. trib., n. 27954/2009 e Corte Cass., sez. trib., n. 11785/2020, Corte Cass., sez. VI, n. 48/2021
Il vecchio art. 20 del dlgs n. 74/2000 poneva la regola, detta del doppio binario per cui il procedimento di accertamento e il processo tributario non si sospenevano per la pendenza del processo penale sui medesimi fatti e non esisteva, quindi, alcun rapporto di pregiudizialità rispetto alla normativa passata fra il processo penale e quello tributario.
Quindi il legislatore sceriffo delle tasse contrariamente a quando esisteva prima con la pregiudiziale tributaria poi abrogata, stabiliva che ciascuno processo (tributario e penale) fosse autonomo.
Si pensi alla sostanziale differenza degli strumenti probatori esistenti nei due processi (Nel processo tributario non era ammessa la prova testimoniale e assumevano valore le presunzioni) per cui il contribuenete era soggetto a una presunzione di colpevolezza nel processo tributario.
Per cui si poteva essere assolti a livello penale per falsa fatturazione ed essere colpevoli a livello tributario, un’assurdità irragionevole e frutto di politici, prevenuti e ideologicamente contrari a chi lavora.
Il Giudicato penale ai sensi dell’art. 654 del codice di procedura penale non aveva automatica efficacia di giudicato nel processo tributario: infatti il menzionato articolo 654 c.p.p. prevede che nei confronti dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo (in cui è previsto l’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale) solo a due condizioni: Che i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale; Che la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.
Quest’ultimo presupposto impediva l’utilizzo in sede tributaria, tuttavia la circostanza che il giudicato penale non facesse prima stato nel giudizio tributario, non significava che il giudice tributario potesse ignorarlo completamente, essendo chiamato a una puntuale valutazione della coincidenza dei fatti sui quali si è definitivamente pronunciato il giudice penale con quelli contestati in sede tributaria.
L‘efficacia vincolante del giudicato penale si produceva soltanto nei confronti di chi fosse stato parte del giudizio penale mentre, era escluso chi non avesse partecipato al processo, l’efficacia vincolante del giudicato penale non poteva mai operare automaticamente nel processo tributario invocando la sussistenza del doppio binario.
La sentenza penale non aveva un’automatica valenza di cosa giudicata nel processo tributario avente a oggetto gli stessi fatti, ben potendo comunque essere presa in considerazione dal giudice tributario come possibile fonte di prova Corte Cass., sez. trib., 30 dicembre 2009, n. 27954 e Corte Cass., sez. trib., 14 maggio 2010, n. 11785, ma di fatto sistematicamente disattesa dai giudici tributari di merito.
Secondo la Cassazione l’aver depositato la sentenza come fonte di prova sebbene prodotta quasi al termine del giudizio di appello, l’eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito poiché prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte, ed essendo un atto pubblico, è rilevabile anche d’ufficio (Corte Cass., sez. VI, 7 gennaio 2021, n. 48). Sarebbe stato impossibile per il contribuente anticipare nelle proprie difese una sentenza penale che non era ancora stata pronunciata.
Finalmente il 29/06/2024 entra in vigore la riforma voluta dal governo Meloni, con il decreto legislativo 87/2024, all’ articolo 1, comma 1, lettera m) è stato introdotto, nel corpo del decreto legislativo 74/2000, il nuovo articolo 21 bis, che stabilisce che il giudicato penale entra nel processo tributario, ponendo fine a un ingiustizia senza precedenti.
Il problema è stabilire anche in base al principio del favor rei sulle sanzioni tributarie, se la nuova norma sia applicabile ai giudizi in corso.
La Cassazione con l’ordinanza 23570, sezione Tributaria del 03/09/2024 ha stabilito che il nuovo articolo 21 bis del Dlgs 74/2000 in base al quale la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi si applichi anche ai casi in cui la sentenza penale dibattimentale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 87 del 2024, purché, alla data di entrata in vigore del dlgs ossia il 29/06/2024, sia ancora pendente il giudizio tributario in relazione ai medesimi fatti: ne consegue che, spiegando la sentenza penale di assoluzione efficacia di giudicato nell’ambito del giudizio di legittimità con riferimento all’esistenza dei fatti posti a base delle riprese fiscali, deve ritenersi, anche con riferimento al giudizio tributario, che tali fatti non sussistono.
Quindi se sì è innocenti a livello penale, lo si è anche a livello tributario, giustizia è fatta!!
Non condivido l’ultimo orientamento della Cassazione in virtù del quale l’art. 21 bis del Dlgs 74/2000 si applicherebbe soltanto alle sanzioni.
Sul doppio binario, ciò che sostiene la Cassazione non ha fondamento, applicare la risultanza penale solo per le sanzioni non corrisponde alla volontà del legislatore. In realtà, quello che la Corte non considera o fa finta di non considerare è che nel processo e nel procedimento tributario l’accertamento del fatto ai fini sanzionatori non è mai autonomo rispetto all’imposta. Questo appare tanto più vero se solo si considera che l’accertamento non è mai motivato in punto di sanzioni, dal momento che la responsabilità per sanzioni consegue direttamente e solo dalla commissione del fatto evasivo. Di conseguenza, se c’è un accertamento che ha stato di giudicato relativamente alle sanzioni, diventa inevitabile sostenere che il medesimo effetto lo debba avere anche per le imposte. Insomma, per come è congeniata in sede tributaria la responsabilità sanzionatoria, che risulta strettamente dipendente da quelle per imposta, appare assolutamente inconcepibile ipotizzare un differente accertamento sui relativi fatti costitutivi.
Altrettanto censurabile è il modus operandi di molti giudici tributari che non sospensono il processo trbutario in attesa di quello penale visto che ormai l’art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000 è ormai superato.
Il giudice tributario dovrà individuare la possibilità di sospendere il giudizio tributario, in attesa dell’esito di quello penale, qualora si convincesse della opportunità ovvero della necessità di tale sospensione, valutando i prevedibili esiti del processo penale in corso, su quello tributario nel quale è chiamata a decidere. A tal fine il giudice tributario dovrà procedere ad una attenta valutazione circa la possibile ricaduta degli esiti del processo penale su quello tributario, tenuto conto anche della necessità di salvaguardare la normale durata di quest’ultimo rispetto a quella del processo penale, considerato lo stato in cui tale processo si sta svolgendo. Al riguardo il divieto di sospensione del processo tributario, di cui all’art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000, secondo il quale il procedimento di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione è da ritenersi ormai superato, tenuto conto della sopravvenuta possibilità che la sentenza penale di assoluzione possa avere una ricaduta essenziale nel processo tributario, visto che spesso la presenza di denuncia penale per frode fiscale, fa apparire il ricorrente un deliquente da rinchiudere, , divenendo quindi consigliabile la sospensione del giudizio tributario valutate le circostanze temporali della ragionevole durata del processo.
Napoli,li 15/03/2025
Lascia un commento