Eredi la successione di imposte, tasse sanzioni e multe
Rinuncia all’eredità entro tre mesi, denuncia di successione entro dodici mesi, sanzioni tributari e multe auto (sanzioni amministrative in genere) non si trasmettono agli eredi. La pensione di reversibilità non si perde se si rinuncia all’eredità. Non si paga Imu se il coniuge superstite risiede nella casa familiare anche se i figli comproprietari non hanno la residenza.
Quando si ha il dolore di perdere una persona cara, legata da un vincolo familiare (genitori, coniugi etc..) onde evitare che al dolore si aggiunga altro dolore è necessario entro 3 mesi dall’apertura della successione ossia dalla morte procedere a fare l’inventario (verificare beni da ereditare e sopratutto debiti).
Quindi tre possono essere i possibili risultati
Il De cujus (ossia il parente deceduto) lascia solo attività, conviene senza dubbio accettare l’eredità presentando entro un anno la denuncia di successione come previsto dall’art. 31 del Dlgs 346/1990 (TU successioni)
Il De cujus lascia solo debiti, conviene rinunciare all’eredità (art.519 cc.) entro 3 mesi oppure sarà considerato erede (art.487 cc), può anche essere fatta successivamente, ma se nel frattempo arrivano atti diventa rischioso. Si fa presente che la pensione di reversibilità non ha natura successoria ma è una forma di tutela previdenziale in cui assume rilievo il decesso quale fatto naturale che crea una situazione di bisogno per i familiari del defunto. Pertanto chi rinuncia all’eredità non perde il diritto alla pensione di reversibilità (Corte Costituzionale con la sentenza n. 268/1987)
Il De cujus lascia beni, ma anche debiti non meglio determinati, si può accettare con il beneficio di inventario e poi decidere.
In ogni caso ricordatevi sempre
Che quando un nostro caro muore, se non ha nulla, ha sempre i debiti noti o non previsti ( ad esempio un accertamento notificato anni successivi alla morte) e pertanto è sempre conveniente presentare la rinuncia all’eredità.
Per quanto concerne le sanzioni amministrative (multe auto e di altro genere) l’art. 7 della L. 24 novembre 1981, n. 689 stabilisce che L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi. Pertanto se il De Cujus ha debiti per sanzioni questi si estinguono e non passano agli eredi.
La stessa cosa vale anche per le sanzioni tributarie l’art. 8. del d.lgs. 472/1997 Decreto legislativo 18/12/1997 n. 472 stabilisce che: L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi. Di conseguenza prima di precipitarvi a pagare la cartelle all’agenzia entrate riscossione fatevi sgravare le sanzioni e pagate soltanto l’imposta e gli interessi.
Gli atti tributari destinati ad de Cujus devono essere notificati a norma dell’art.65 del Dpr 600/73 che all’ultimo comma stabilisce che : La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione (per raccomandata oppure presentando semplicemente la denuncia di successione).
Considerato che agli atti tributari per le notifiche si applicano le norme del codice di procedura civile, la notifica può essere effettuata impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio del defunto entro un anno dalla morte (art. 303 del c.p.c.).
In ultima analisi, vi faccio presente che molto spesso muore il marito e la moglie eredita 1/3 dell’immobile che condivide con gli altri figli, in modo errato pagano l’imu i figli non residenti. Orbene il diritto di abitazione riguarda l’intero immobile e quindi anche l’esenzione dal pagamento si estende all’intera abitazione.
Con l’apertura della successione il coniuge superstite acquista, ex articolo 540, comma 2, del Codice Civile, il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare. L’art. 9 comma 1 del Dlgs 23/2011 stabilisce che sono soggetti passivi d’imposta ai fini IMU, i titolari di diritto di abitazione, superfice, enfiteusi e usufrutto. Pertanto il soggetto passivo è il coniuge superstite e non i figli comproprietari, che a prescindere dalla residenza, non sono debitori d’imposta.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che il diritto reale di abitazione, riservato per legge al coniuge superstite, ha ad oggetto la casa coniugale, ossia l’immobile che, in concreto, era adibito a residenza familiare. Poiché, dunque, l’oggetto del diritto di abitazione mortis causa coincide con la casa adibita a residenza familiare, esso si identifica con l’immobile in cui i coniugi – secondo la loro determinazione convenzionale, assunta in base alle esigenze di entrambi vivevano insieme stabilmente, organizzandovi la vita domestica del gruppo familiare (Cass. n.4077/2012).
Pertanto il coniuge superstite che ha la residenza nell’immobile anche se divide la proprietà con i figli non paga l’IMU perché il diritto di abitazione che prevale su quello di proprietà dei figli gli comporta l’esenzione per abitazione principale su tutto l’immobile.
Dott. Giuseppe Marino
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