Ampliati le ipotesi di impugnazione degli estratti di ruolo, quindi oltre a choi ha rapporti con la Pubblica amministrazione (pagamenti e appalti) potranno impugnare gli estratti di ruolo, per le procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019; per le operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati e nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14, D.Lgs. 472/1997.
Riferimenti normativi: comma 4-bis, Art. 12, D.P.R. 602/1973 come modificato dal 3-bis, D.L. 146/2021, D.Lgs. 110/2024
Riferimenti giurisprudenziali: Cass.SSUU sentenza 19704/2015 – Cass.SS.UU n. 3773/2014 – Cass. nn. 17010/2012 2012 e 24916/2013
L’estratto di ruolo non è un atto autoritativo, quindi se chiedete la stampa non può fungere da notifica e costituisce un atto facoltativamente impugnabile.
La decorrenza dei termini di impugnazione, parte dal giorno della stampa dell’estratto (60 gg in CTP). Nella giurisprudenza del giudice di legittimità (Cass.SS.UU n. 3773/2014 – Cass. nn. 17010/2012 2012 e 24916/2013) la tutela “anticipata” non comporta l’onere bensì solo la facoltà dell’impugnazione, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare successivamente, l’omessa notifica della cartella, quindi strategicamente bisogna ben ponderare l’impugnazione facoltativa.
Nel 2015 la Cassazione a Sezioni Unite sentenza n. 19704 depositata il 02/10/2015, dopo altalenanti orientamenti, stabilì che il contribuente poteva legittimamente e facoltativamente impugnare l’estratto di ruolo al fine di una tutela anticipata.
La Giurisprudenza di merito al fine di bloccare gli abusi avevano richiesto che il contribuente dimostrasse l’interesse ad agire ex art. 100 cpc (compensazione negata, problemi bancari)
Quindi una prima scrematura l’aveva operata la giurisprudenza, ma questo ovviamente non era servito a bloccare l’enorme contenzioso sviluppatosi a seguito della sentenza 19704/2015, per cui è intervenuto il legislatore con il decreto legge del 21/10/2021 n. 146, articolo 3-bis è stato innovato l’art.12 del DPR 602/1973 ed inserito il nuovo comma 4-bis, il cui testo è il seguente: “L’estratto di ruolo non e’ impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.”
Quindi a seguito del primo intervento finalizzato a limitare l’impugnazione degli estratti di ruolo, dal 21 Dicembre 2021 ha diritto a difendersi era legittimato solo chi lavora per lo Stato ed era possibile impugnare l’estratto ruolo, solo quando ricorressero alcune condizioni e, più precisamente, quando il debitore che presenta ricorso in Commissione Tributaria dimostra che l’iscrizione a ruolo può procuragli un pregiudizio:
– per la partecipazione ad una procedura di appalto, per effetto di quanto è previsto, in materia di contratti pubblici, dall’art. 80, comma 4, del d.lgs. 18/4/2016, n. 50,
– per la riscossione di somme dovute a suo favore dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), del d.m. 18.1.2008, n. 40, per effetto delle verifiche indicate all’art. 48-bis del d.p.r. 29.9.1973, n. 602,
– per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Ciliegina sulla torta in modo del tutto incostituzionale e arbitrario fu stabilita l’assurdità della retroattività della norma così interpretata dai giudici di merito Il comma 4-bis all’art. 12 del d.p.r. n. 602/73 è entrato in vigore in data 21 Dicembre 2021, introdotto dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20/12/2021, n.301) e quindi non poteva essere applicato retroattivamente.
Nel 2024 il legislatore con il D.Lgs. 110/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 07/08/2024 recante “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 7.8.2024, recependo anche le osservazioni formulate dalla Commissione “Finanze e Tesoro” del Senato della Repubblica.
La riforma della riscossione, che è già entrata in vigore per talune novità, mentre per altre occorrerà attendere l’01/01/2025, introduce molteplici novità come, ad esempio, le nuove ipotesi di impugnazione diretta del ruolo a nuove condizioni.
Il governo meloni ha proceduto ad un ampliamento delle ipotesi legittimanti l’impugnazione diretta del ruolo, al fine di garantire una maggior difesa dei contribuenti intervenendo sull’ambito di operatività dell’articolo 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973.
Sono state aggiunte le lettere d), e) che prevedono ulteriori condizioni che permettono l’impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata.
In particolare, è previsto che l’impugnazione diretta è consentita nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio (dimostrando l’interesse ad agire):
- nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019;
- in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
- nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14, D.Lgs. 472/1997.
Napoli, 12/09/2024
Avv. Giuseppe Marino