Cass. SSUU Estratti di ruolo impugnabili e riconosciuta anche la tutela anticipata
Cassazione a Sezioni Unite sentenza n. 19704 depositata il 02/10/2015
La Corte di Cassazione ha definitivamente stabilito che l’estratto di ruolo è un documento utilizzabile per l’impugnativa del ruolo, la sentenza risolve il conflitto di giudicato formatosi negli ultimi anni nella sede della suprema Corte.
Per evitare problemi si consiglia, di ricorrrere avverso la cartella di pagamento e il relativo ruolo, la cui esistenza è stata accertata tramite estratto di ruolo e provare l’interesse ad agire.
La Suprema Corte stabilisce che l’elencazione di cui all’art. 19 è da definirsi esemplificativa e non tassativa, per cui la giurisprudenza di legittimità ha già stabilito che qualsiasi atto autoritativo è impugnabile, anche se non espressamente previsto (qualsiasi pretesa).
In sostanza la Cassazione fa rientrare nel termine “accertamento” qualsiasi pretesa da parte del fisco (ad esempio, il preavviso di fermo, la comunicazione preventiva d’ipoteca, l’avviso bonario, l’estratto di ruolo, un semplice sollecito di pagamento)
la decorrenza dei termini di impugnazione, meglio farli decorrere dal giorno della stampa dell’estratto (60 gg in CTP). Nella giurisprudenza del giudice di legittimità (Cass.SS.UU n. 3773/2014 – Cass. nn. 17010/2012 2012 e 24916/2013) secondo la quale la tutela “anticipata” non comporta l’onere bensì solo la facoltà dell’impugnazione, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare successivamente, l’omessa notifica della cartella, quindi strategiacamente bisogna ben ponderare l’impugnazione facoltativa.
Quindi bisogna distinguere gli atti obbligatoriamente impugnabili tassativamente elencati nell’art. 19 del Dlgs 546/92 (cartella, intimazione, ipoteca, ferma, accertamento..) e quelli facoltativamente impugnabili (preavviso di fermo, comunicazione preventiva di ipoteca, estratto di ruolo..). Questi ultimi proprio perchè atti facoltativamente impugnabili, non possono sotituire la prova della notifica della cartella.
L’estratto di ruolo non è un atto autoritativo, quindi se chiedete la stampa non può fungere da notifica e costituisce un atto facoltativamente impugnabile tale tesi era già stata stabilità dalla 1 sezione della Commissione Tributaria di Napoli , che riteneva impugnabile l’estratto di ruolo a condizione che vi sia interesse ex art. 100 cpc ad esempio un azienda che poteva rischiare un ipoteca e a seguito di essa perdere l’affidamento. Quasi la totalità delle altre Commissioni d’Italia ritenevano non impugnabile l’estratto di ruolo ritenendo il ricorso inammissibile.
La Cassazione ha risolto il dilemma facendo una sostanziale differenza tra cartella e ruolo, stabilendo, tesi secondo me condivisibile, che il ruolo e la cartella sono due cose diverse, tant’è vero che il legislatore porta entrambi tra gli atti impugnabili ex art. 19, la impugnabilità della cartella non esclude quella del ruolo e viceversa. Un ulteriore differenza viene fatta tra estratto di ruolo e ruolo, il ruolo è l’atto esecutivo firmato dall’ente impositore e l’estratto di ruolo è un documento interno rilasciato dal concessionario e quindi la prova di quando si è venuto a conoscenza del ruolo. Possiamo quindi concludere che il ruolo è il contenuto e l’estratto di ruolo e la cartella il contenitore. il ruolo è il titolo esecutivo ovvero l’atto amministrativo impositivo emesso e firmato elettronicamente dall’ente impositore. L’estratto di ruolo è solo un elaborato informativo (Consiglio di Stato sent. n. 4209/14), atto interno emesso dal concessionario riproducente parzialmente il ruolo su richiesta del contribuente, la parte della giurisprudenza che non lo riteneva impugnabile si basava proprio su questo.
E’ pacifico che l’estratto di ruolo non contiene alcuna pretesa impositiva, con conseguente non impugnabilità senza averne interesse ex art. 100 cpc. Il problema che si poneva però era il seguente, se non si è mai ricevuto la cartella perché non si può ricorrere al Giudice prima che si subiscano azioni esecutive, utilizzando l’estratto di ruolo? La parte della giurisprudenza che riteneva non impugnabile l’estratto di ruolo se la cartella è stata notificata, nega il diritto a provocare l’accertamento della validità della notifica della cartella , che è un diritto inviolabile del contribuente, a parte il fatto che l’art. 19 del Dlgs 546/92 consente di impugnare l’atto precedente unitamente all’atto successivo, se non validamente notificato, la Cassazione a SSUU con sentenze 16293/2007 e 3773/2014 ha stabilito il principio della impugnabilità di qualsiasi atto contenente pretese tributarie anche se non espresse in forma autoritativa, la questione della natura recettizia degli atti tributari e della conseguente impugnabilità soltanto a seguito della sua notificazione risulta ormai superata alla luce dell’art. 1334 del codice civile in virtù del quale il principio in base al quale gli atti unilaterali producono effetti nei confronti della controparte, quando questi ne viene a conoscenza, quindi la notificazione è una condizione di efficacia non un elemento costitutivo dell’atto impositivo, in base questa tesi anche un atto non ancora notificato potrebbe essere impugnato al momento della sua conoscenza da parte del contribuente. Del resto secondo gli ermellini la tesi è perfettamente conforme a quella espressa dalle sezioni unite della Cassazione con sentenze n.19854/2004 e n. 12051/2008 in base al quale l’atto notificato con notifica nulla non compromette la validità dell’atto perché ha raggiunto il suo scopo e quindi opera la sanatoria ex art.156 cpc, norma processuale applicabile a quelli tributari per epsresso rinvio della normativa. Tale tesi però non è del tutto condivisibile perché esiste anche l’inesistenza, di conseguenza sarebbe più corrette dire che l’impugnazione sana la notifica se non contestata l’inesistenza, ma questa è un’altra questione. La Cassazione ha già ammesso l’impugnazione anticipata di un atto prima della sua notifica Cassazione 654/2014 – 8374/2015. La Cassazione a Sezioni Unite con sentenze n. 3773/2014 e 17010/2012 ha stabilito che la tutela anticipata attraverso l’impugnazione di un atto non ancora notificato non è un onere, ma una facoltà, (anche se sinceramente non conviene farlo) che rimane a discrezione del contribuente se utilizzarla o meno. La soluzione è quindi la seguente, se il contribuente non ha ricevuto la cartella impugna il ruolo e la cartella!!! Allegando l’estratto di ruolo come documento idoneo a dimostrare quando il ricorrente ne è venuto a conoscenza e quindi per il computo del termine di 60 gg per fare ricorso. Ovviamente questa è una facoltà e non un onere rimanendo a discrezione del contribuente se aspettare impugnando l’atto successivo unitamente a quello presupposto.
Dott. Giuseppe Marino
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