
Falsa residenza all’estero, come evitare gli accertamenti
Residenza estera fittizia, estero vestizione
Per i paesi black list c’è una presunzione, che non siate residente e quindi dovete essere voi a provare che siete effettivamente residenti all’estero.
Per i paesi esteri normali c’è una presunzione relativa a favore del contribuente di residenza estera se questi è superiore a 183 gg all’anno, per cui il fisco deve provare che barate.
Dato che l’Italia è diventato un paese dove la tassazione è ormai insostenibile, sono sempre di più i cittadini Italiani, che trasferiscono la propria residenza all’estero al fini di ottenere una tassazione più ragionevole.
Il primo errore più comune è quello di non iscriversi all’Aire, (Anagrafe Italiani residenti all’estero) ai sensi della legge 470/1988, la mancata iscrizione rende valide le notifiche alla vecchia residenza italiana.
I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all’estero devono farne dichiarazione all’ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione deve essere effettuata entro novanta giorni dalla immigrazione, anche se si trasferiscono da un paese stero a un altro devono comunicarlo all’ambasciata entro 90 gg dal successivo trasferimento.
Quindi se vi iscrivete all’Aire, eviterete problemi e l’amministrazione finanziaria ha l’obbligo di notificare gli atti all’ambasciata della città estera dove fate residenza.
La prima cosa da fare è verificare se il paese in cui ci si trasferisce è elencato tra quelli black list o meno, la distinzione non è di poco conto, perché qualora vi trasferiate in un paese black list, l’onere della prova è a carico vostro della effettività del trasferimento. Se invece il paese estero in cui trasferite la residenza non rientra tra i paesi black list, c’è una presunzione relativa di residenza se il contribuente anche alternativamente per almeno 183 giorni anche non consecutivi è iscritto nelle Anagrafe di un comune italiano della popolazione residente, ha domicilio in Italia ex art. 43 cc 1 c, ha residenza in Italia ex art. 43 cc 2 c.
In sostanza dovete essere effettivamente residenti all’estero per almeno 183 giorni ossia più della metà dell’anno, la residenza anagrafica fa scattare la presunzione a vostro favore, ma che il fisco deve contestare con prova contraria.
Come fa il fisco a provare che barate?
Spiano i social (facebook, istagram…) verificando che non stiate in Italia
Verificano le utenze, uno che si trasferisce non ha utenze intestate in Italia o comunque consumi considerevoli
Verificano se possedete case sfitte e mobiliate
Controllano se avete conti correnti in Italia e la relativa movimentazione (bancomat…)
Controllano se avete cariche sociali (amministratore di società, sindaco..)
Se siete iscritti a circoli (Lions, Rotary…)
Controllano biglietti aerei e alberghi
Quindi fate molta attenzione a non rientrare nei casi di cui sopra.
Se invece rientrate tra i residenti dei paesi black list, la situazione è molto più seria, perché c’è una presunzione relativa che non siate residenti veramente in uno di questi paesi, quindi dovrete essere voi a provare di essere effettivamente residenti all’estero.
Come fate a provarlo?
Esibendo contratti di fitto esteri
Utenze estere.
Intestazione di conti esteri e relative movimentazioni (bancomat…)
Lavoro all’estero (Cud, dichiarazioni fiscali, partita iva)
Iscrizione nelle liste elettorali estere
Interessi all’estero (palestre, circoli…)
Se vi hanno già beccato, l’unica possibilità che avete è trovare un vizio formale nell’accertamento (notifica, firma dell’accertamento motivazione) oppure cercare di smontare le presunzioni, ad esempio vi contestano che avete un immobile sfitto, controbattete con utenze estere e consumi effettuati nel paese straniero..etc..
I paesi black list sono elencati nel D.M. 01/01/1999 all’ articolo 1.
Gli Stati fiscalmente privilegiati ai fini IRPEF In vigore dal 24 febbraio 2014 Si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell’applicazione dell’art. 2, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono i seguenti Stati e territori:
Alderney (Aurigny); Andorra (Principat d’Andorra); Anguilla; Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda); Antille Olandesi (Nederlandse Antillen); Aruba; Bahama (Bahamas); Bahrein (Dawlat al-Bahrain); Barbados; Belize; Bermuda; Brunei (Negara Brunei Darussalam); (Paese eliminato dalla lista ai sensi dell’art. 2 decreto 27 luglio 2010); Costa Rica (Republica de Costa Rica); Dominica; Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-‘Arabiya al Muttahida); Ecuador (Repuplica del Ecuador); Filippine (Pilipinas); Gibilterra (Dominion of Gibraltar); Gibuti (Djibouti); Grenada; Guernsey (Bailiwick of Guernsey); Hong Kong (Xianggang); Isola di Man (Isle of Man); Isole Cayman (The Cayman Islands); Isole Cook; Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands); Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands); Jersey; Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya); Liberia (Republic of Liberia); Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein); Macao (Macau); Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia); Maldive (Divehi); (Paese eliminato dalla lista ai sensi dell’art. 2 decreto 27 luglio 2010); Maurizio (Republic of Mauritius); Monserrat; Nauru (Republic of Nauru); Niue; Oman (Saltanat ‘Oman); Panama (Republica de Panama’); Polinesia Francese (Polynesie Francaise); Monaco (Principaute’ de Monaco); Sark (Sercq); Seicelle (Republic of Seychelles); Singapore (Republic of Singapore); Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis); Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines); Svizzera (Confederazione Svizzera); Taiwan (Chunghua MinKuo); Tonga (Pule’anga Tonga); Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands); Tuvalu (The Tuvalu Islands); Uruguay (Republica Oriental del Uruguay); Vanuatu (Republic of Vanuatu); Samoa (Indipendent State of Samoa).
Napoli,li 09/10/2021
Dott. Giuseppe Marino
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